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Adempimenti tributari: sospensione estiva e natalizia delle comunicazioni dal Fisco

Con l'avvicinarsi delle ferie estive, anche il Fisco italiano si prepara a una pausa. La recente Riforma Fiscale introduce importanti novità riguardo la sospensione dell'invio di comunicazioni tributarie da parte dell'Agenzia delle Entrate (ADE) durante i periodi di vacanza.

La Circolare n. 9/2024 chiarisce i dettagli di queste modifiche, specificando che, salvo casi di urgenza, l'ADE non invierà comunicazioni dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

I dettagli delle sospensioni

L'articolo 10, comma 1, del decreto Adempimenti stabilisce due periodi di sospensione annuali per l'invio di determinati atti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, la sospensione riguarda:

-Comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972)

-Comunicazioni sugli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973)

-Comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte su redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)

-Lettere di invito per l'adempimento spontaneo (lettere di compliance) (articolo 1, commi 634-636, della legge n. 190/2014)

Queste sospensioni si applicano ai periodi dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre, impedendo all'ADE di inviare i suddetti atti anche se già elaborati o emessi, a meno che non sussistano motivi di indifferibilità e urgenza. Tali motivi includono:

-Pericolo per la riscossione, ad esempio quando la mancata comunicazione potrebbe compromettere il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.

-Comunicazioni che comportano una notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.

-Atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, necessari per la tempestiva insinuazione nel passivo.

Sospensione dei termini di pagamento

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto Adempimenti precisa che rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193/2016. Questo significa che, dal 1° agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito di:

-Controlli automatizzati delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972)

-Controlli formali delle dichiarazioni (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973)

-Liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, della legge n. 311/2004)

Di conseguenza, se l'ADE invia una comunicazione di irregolarità tra il 1° e il 31 agosto per ragioni di indifferibilità, i termini per il pagamento delle somme dovute inizieranno a decorrere dal 5 settembre.

Infine, la normativa conferma che la sospensione dell'invio degli atti dal 1° al 31 agosto non influenza la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti, che rimane in vigore dal 1° agosto al 4 settembre, come stabilito dall'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge n. 223/2006.

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