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Modulo 01 · Apertura e fiscalità internazionale: reshoring …Lezione · 16:08

Individuare presupposti e modalità del reshoring delle attività economiche

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La lezione ricostruisce finalità e testo dell'articolo 6 del D.Lgs. 209/2023. Spiega quali attività e quali operazioni possono accedere alla detassazione del rientro.

Di cosa parla

Germani presenta il reshoring come misura del tutto nuova nel panorama italiano, pensata per incentivare il rientro in Italia di attività economiche prima collocate all'estero. La finalità è duplice: reinternalizzare produzioni delocalizzate e rendere attrattivo il sistema Paese, anche alla luce dell'esperienza Covid e dei casi in cui la fornitura estera non raggiunge gli standard qualitativi attesi. Legge l'articolo 6 del D.Lgs. 209/2023 comma per comma: detassazione del 50% ai fini IRES e IRAP nel periodo del trasferimento e nei cinque successivi, esclusione delle attività esercitate in Italia nei ventiquattro mesi precedenti, obbligo di evidenze contabili separate, recapture e subordinazione all'autorizzazione della Commissione europea. Osserva che manca un vero presupposto soggettivo: la norma si costruisce su base oggettiva, riferendosi ai redditi d'impresa e a quelli di arti e professioni esercitate in forma associata, purché provenienti da Stati extra UE ed extra SEE. Ritiene esclusi i trasferimenti di singoli beni isolati, mentre resta dubbia la posizione delle società che detengono asset produttivi di passive income. Elenca infine le modalità idonee: soggetto estero che diventa residente o apre una stabile organizzazione, operazione straordinaria in ingresso verso una subsidiary preesistente o di nuova costituzione, operazione straordinaria in entrata verso una società di gruppo diverso.

I punti chiave

  • La detassazione riguarda il 50% del reddito ai fini IRES e IRAP nel periodo del trasferimento e nei cinque successivi.
  • Sono agevolabili solo attività economiche svolte in Paesi extra UE ed extra SEE e trasferite in Italia.
  • Il comma 2 esclude le attività esercitate in Italia nei ventiquattro mesi precedenti, con funzione antielusiva.
  • La norma non individua un presupposto soggettivo: rileva la natura oggettiva dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo associato.
  • Sono idonee la migrazione di residenza con stabile organizzazione e le operazioni straordinarie in ingresso o in entrata.

Casi pratici

  • Soggetto estero che trasferisce la residenza in Italia e vi porta l'attività prima svolta all'estero
  • Conferimento o cessione d'azienda dall'estero verso una subsidiary italiana di nuova costituzione

Riferimenti Articolo 6 del D.Lgs. 209/2023Articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europeaLegge 111/2023