Unità 01 · Tregua fiscale: ravvedimento, accertamenti e de…
Riconoscere vantaggi e limiti del ravvedimento operoso ordinario
SalvaLa lezione ricostruisce il funzionamento del ravvedimento operoso ordinario come termine di paragone per le nuove sanatorie. Mette a fuoco riduzioni sanzionatorie, effetti penali e criticità operative.
Di cosa parla
Il relatore apre la panoramica sulla tregua fiscale elencando i sette istituti previsti dalla legge di bilancio, dal ravvedimento speciale alla rottamazione dei ruoli. Per apprezzare le novità ricostruisce il ravvedimento ordinario dell'articolo 13 del d.lgs. 472/1997: rimozione della violazione, versamento di imposte, interessi legali (dal 1° gennaio 2023 al 5%) e sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso, da un nono a un quinto. Sottolinea che oggi il ravvedimento è possibile anche dopo l'avvio di un controllo, purché prima della notifica di atti impositivi o avvisi bonari, e che il contribuente sceglie quali rilievi sanare. Evidenzia i benefici penali degli articoli 13 e 13-bis del d.lgs. 74/2000, precisando che se il ravvedimento segue l'avvio del controllo opera solo come attenuante e non come causa di non punibilità. Fra gli svantaggi indica l'esclusione in caso di dichiarazione omessa secondo l'Agenzia, la complessità dell'autoliquidazione, l'applicazione del cumulo materiale invece del cumulo giuridico, l'impossibilità di rateizzare e la riapertura dei termini di accertamento sulla parte integrata. Conclude ricordando che nel 2023 sono ravvedibili in prima approssimazione le annualità dal 2017 in poi.
I punti chiave
- Il ravvedimento ordinario riduce le sanzioni da un nono a un quinto del minimo a seconda del momento della regolarizzazione.
- Dal 1° gennaio 2023 gli interessi legali sono al 5% annuo, superiori a quelli di accertamento e riscossione.
- Il ravvedimento è possibile anche dopo l'avvio di un controllo, ma prima della notifica di atti impositivi o avvisi bonari.
- Sul piano penale il ravvedimento successivo all'avvio del controllo vale solo come attenuante e non esclude la punibilità.
- Si applica il cumulo materiale delle sanzioni, non il cumulo giuridico, e non è ammessa la rateizzazione.
- Il ravvedimento riapre i termini di accertamento limitatamente alla parte oggetto di integrazione.
Casi pratici
- Ravvedimento calcolato erroneamente con la sanzione del 30% da omesso versamento invece del 90% da dichiarazione infedele
- PVC con cinque rilievi di cui uno fondato: il contribuente ravvede solo quello
Riferimenti Articolo 13 del D.Lgs. 472/1997Articolo 12 del D.Lgs. 472/1997Articoli 13 e 13-bis del D.Lgs. 74/2000Articolo 1, comma 640, della L. 190/2014