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Modulo 01 · Società benefit e holding benefit nel quadro it…Lezione · 14:00

Distinguere la società benefit dall'impresa sociale e costruirne lo statuto

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La lezione ricostruisce la disciplina italiana della società benefit introdotta dalla legge di stabilità 2015. Mostra le differenze rispetto all'impresa sociale e le clausole statutarie necessarie per adottare il modello.

Di cosa parla

La società benefit, introdotta dall'articolo 1, commi 376 e seguenti della legge 208/2015, persegue contemporaneamente lo scopo di lucro e una o più finalità di beneficio comune, ponendosi a metà strada fra modello for profit e modello not for profit. Con questo modello si amplia l'autonomia negoziale e si spezza la presunzione ricavabile dall'articolo 2247 del codice civile, secondo cui la società ha come unico obiettivo la massimizzazione del profitto. L'Italia è stata il primo paese europeo a recepire il modello, nato negli Stati Uniti nel 2010, ma non ha previsto agevolazioni fiscali: una scelta consapevole per scoraggiare adesioni abusive prive di reali obiettivi di beneficio comune. Le ricadute positive stanno quindi nell'impatto sociale generato sui territori e sugli stakeholder. Rispetto all'impresa sociale, disciplinata dal d.lgs. 112/2017, la società benefit non è vincolata a settori tassativi e può distribuire utili, mentre l'impresa sociale deve devolvere tutti i redditi al proprio scopo. La società benefit non è un nuovo tipo sociale ma un modello adottabile da società di persone, di capitali e cooperative, in sede di costituzione o di trasformazione. Lo statuto deve però contenere la denominazione con l'indicazione «società benefit» o «SB» e un oggetto sociale diviso in due tronconi, quello profit e quello benefit.

I punti chiave

  • La società benefit persegue simultaneamente scopo di lucro e finalità di beneficio comune, superando la lettura rigida dell'articolo 2247 c.c.
  • L'assenza di agevolazioni fiscali è una scelta del legislatore per evitare adesioni puramente formali al modello.
  • Rispetto all'impresa sociale, la società benefit non è limitata a settori tassativi e può distribuire utili.
  • Il modello benefit non condiziona la scelta del tipo sociale: è compatibile con società di persone, di capitali e cooperative.
  • Lo statuto deve prevedere la denominazione «società benefit» o «SB» e un oggetto sociale articolato in una parte profit e una parte benefit.

Riferimenti Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 376 e ss.Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 377 e 379Articolo 2247 c.c.D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, artt. 2 e 3