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Modulo 01 · Il trust come strumento di detenzione e gestion…Lezione · 19:43

Inquadrare il trust e tassare l'atto istitutivo e l'apporto degli immobili

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La lezione ricostruisce la natura giuridica del trust in Italia e i soggetti che vi partecipano, per poi affrontare la fiscalità del momento istitutivo e dell'apporto dei beni. Spiega perché la Circolare 34/E del 2022 sposta il momento impositivo dell'imposta di donazione dall'ingresso all'uscita dei beni.

Di cosa parla

Giuseppe Pintaudi ricorda che il trust è entrato nell'ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell'Aja, in vigore dal 1992, e che non esiste una disciplina organica dell'istituto: sul piano civilistico si dispone soltanto dell'articolo 2645-ter del Codice Civile, su quello fiscale dell'articolo 73 del TUIR, che gli riconosce un'autonomia tributaria limitata alle imposte sui redditi. Descrive i quattro soggetti del trust e osserva che la complessità della materia rende oggi preferibile affidarsi a un trustee professionale. Propone poi di seguire la fiscalità lungo i tre momenti della vita del trust: atto istitutivo e apporto, atti dispositivi, devoluzione. Ai fini delle imposte dirette l'apporto di beni d'impresa configura una destinazione a finalità estranee e genera componenti di reddito, anche negativi, oltre all'IVA; l'apporto di beni personali in assenza di corrispettivo non genera invece materia imponibile. Sabrina Numa conferma che nella pratica i trust italiani sono quasi sempre di solidarietà familiare, alimentati da beni personali del disponente, e che l'impatto si concentra quindi sulle imposte indirette. Sul fronte dell'imposta di donazione, la storica tesi della tassazione «in entrata» è stata superata da un orientamento ormai granitico della Cassazione, con oltre cento pronunce nell'ultimo triennio, recepito dalla Circolare 34/E. Il momento rilevante è l'arricchimento definitivo dei beneficiari, che di norma coincide con la devoluzione, ma può anticiparsi quando dall'atto risulti un diritto pieno ed esigibile del beneficiario.

I punti chiave

  • Il trust ha autonomia tributaria solo ai fini IRES, e questo condiziona il trattamento degli immobili.
  • L'apporto di beni relativi all'impresa configura destinazione a finalità estranee e rileva ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.
  • L'apporto di beni personali senza corrispettivo non genera materia imponibile né per il disponente né per il trust non commerciale.
  • Dopo la Circolare 34/E l'imposta di donazione si applica al momento dell'arricchimento definitivo del beneficiario.
  • L'imposta può però essere dovuta già all'atto istitutivo se il beneficiario è titolare di diritti pieni ed esigibili.
  • Nella prassi italiana quasi tutti i trust sono di solidarietà familiare, con beni personali del disponente.

Casi pratici

  • Trust in cui il beneficiario iniziale è il figlio e viene poi sostituito: con la vecchia tesi il rapporto fiscale si considerava esaurito, con risparmio d'imposta grazie alla franchigia di un milione e all'aliquota del 4%.
  • Atti istitutivi che prevedono il potere di anticipazione: il bene può essere attribuito al beneficiario prima del termine finale, con imposta calcolata sul valore commerciale.

Riferimenti Convenzione dell'Aja del 1985Legge 9 ottobre 1989, n. 364Articolo 2645-ter c.c.Articolo 73 D.P.R. 917/1986 (TUIR)Articolo 2, secondo comma, n. 5, D.P.R. 633/1972Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2022