Modulo 01 · Il quadro regolamentare europeo della sostenibi…
Ricostruire i tre pilastri della regolamentazione europea sulla sostenibilità
SalvaUna mappa dell'evoluzione normativa europea, dal reporting non finanziario del 2014 fino alla direttiva sulla due diligence. La lezione spiega in particolare la logica del regolamento SFDR e del regolamento tassonomia.
Di cosa parla
Randazzo descrive un quadro regolamentare che si popola rapidamente di regolamenti, direttive e norme tecniche, e che per la sua giovinezza si regge ancora molto su prassi e Q&A delle autorità. L'Unione ha disciplinato la materia per macro-aree: prima il mondo finanziario, poi il profilo societario, infine la catena di fornitura. Ricorda che a metà dicembre 2023 è arrivata la notizia della cristallizzazione della direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence, che estende il principio di sostenibilità alla supply chain con un forte profilo di extraterritorialità. Sulla timeline, tutto parte dal reporting non finanziario del 2014, superato perché l'evoluzione delle tecniche di misurazione e l'ampliarsi delle informazioni richieste ne avevano mostrato i limiti. Il regolamento SFDR non impone di diventare sostenibili ma di essere trasparenti sulla sostenibilità: l'articolo 6 riguarda i soggetti non allineati, che devono comunque dichiararlo al mercato. L'articolo 8 disciplina gli investimenti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali insieme a prassi di buona governance, l'articolo 9 quelli che si pongono obiettivi di sostenibilità. La differenza, spiega, è quella fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Il regolamento tassonomia cristallizza infine i criteri ambientali considerati allineati, pur restando esposto all'evoluzione tecnologica.
I punti chiave
- La strategia europea si articola in tre pilastri: finanza, corporate, catena di fornitura.
- L'SFDR impone trasparenza sulla sostenibilità, non l'obbligo di essere sostenibili.
- L'articolo 8 SFDR configura un'obbligazione di mezzi, l'articolo 9 un'obbligazione di risultato.
- Anche i soggetti non allineati, ex articolo 6, devono dichiarare espressamente al mercato la propria posizione.
- La tassonomia ambientale fissa i criteri di allineamento e resta il cuore tecnico del sistema.
Riferimenti Direttiva 2014/95/UE (NFRD)Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR), articoli 6, 8 e 9Regolamento (UE) 2020/852 (Tassonomia ambientale)Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD)Direttiva Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D)