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Unità 01 · Apertura e inquadramento della riformaLezione · 7:42

Collegare assetti organizzativi, cash flow e continuità aziendale

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La nota introduttiva del presidente di Assoholding lega il nuovo codice alla gestione ordinaria dell'impresa e dei gruppi. Mostra perché il monitoraggio dei flussi di cassa a dodici mesi diventa un dovere amministrativo.

Di cosa parla

Gaetano De Vito osserva che il codice ha cambiato i paradigmi dell'attività amministrativa, perché la crisi va anticipata rispetto all'insolvenza. Ricorda che l'obbligo di dotarsi di un assetto organizzativo adeguato non nasce oggi: discende già dalla riforma del codice civile del 2004 e dall'art. 2381 c.c., che impone agli amministratori di istituirlo e di darne conto all'organo di controllo. La novità è la declinazione proporzionale anche per le piccole e medie imprese, perché l'aggettivo «adeguato» usato dalla norma ha un preciso significato. L'obbligo riempie di contenuto anche l'attività di direzione e coordinamento esercitata dalle holding, che il codice civile non elenca analiticamente. Una delle attività concrete è detenere un cash flow almeno a dodici mesi che consenta di verificare l'assenza di prospettive di insolvenza. De Vito auspica infine che si valorizzi la figura della temporanea difficoltà d'impresa, che consente la conversione dei crediti bancari in partecipazioni ai sensi dell'art. 113 del TUIR, strumento poco sfruttato. Conclude collegando il codice all'obiettivo di sostenibilità: tutelare la continuità aziendale significa tutelare fornitori, clienti, dipendenti e sistema bancario.

I punti chiave

  • La crisi va intercettata prima che si manifesti l'insolvenza, cambiando il modo di amministrare.
  • L'obbligo di assetti adeguati deriva già dall'art. 2381 c.c. e dalla riforma societaria del 2004.
  • Il termine «adeguato» impone una proporzione fra assetti e dimensione dell'impresa.
  • Un cash flow prospettico a dodici mesi è il presidio minimo per verificare la continuità.
  • L'art. 113 del TUIR consente agli intermediari finanziari di convertire crediti in partecipazioni mantenendo la deducibilità.

Casi pratici

  • Conversione del credito bancario in partecipazione a fronte di un business plan quinquennale presentato agli intermediari

Riferimenti Articolo 2381 c.c.Articolo 2086 c.c.Articolo 113 TUIRArticolo 106 TUB