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Modulo 01 · Il requisito del controllo nell'esenzione per i…Lezione · 16:21

Ricostruire il quadro normativo del controllo ai fini dell'esenzione

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La lezione ricostruisce le norme che governano il requisito del controllo nell'esenzione per i trasferimenti di partecipazioni a discendenti e coniuge. Mostra perché la verifica non può fermarsi al dato numerico della maggioranza dei voti.

Di cosa parla

L'esenzione dell'articolo 3, comma 4-ter del Testo unico successioni e donazioni spetta, per le partecipazioni in società di capitali, limitatamente a quelle mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile. Si tratta del controllo interno di diritto, cioè la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, cui si aggiunge il comma 2 dello stesso articolo sui voti spettanti a controllate, fiduciarie o interposte persone. Il relatore segnala un'anomalia di fondo: una nozione pensata per il diritto societario viene traslata su persone fisiche beneficiarie di un trasferimento successorio o donativo. Occorre poi delimitare l'oggetto dei poteri rilevanti, che sono quelli dell'assemblea ordinaria individuati dall'articolo 2364 del Codice civile: approvazione del bilancio e destinazione del risultato, nomina e compenso di amministratori, sindaci e revisore, azioni di responsabilità, autorizzazioni statutarie. Sono competenze relative alla gestione ricorrente dell'impresa. Dottrina prevalente e Cassazione leggono il requisito in chiave di effettività: se lo statuto prevede un quorum deliberativo rafforzato, ad esempio il 60%, il trasferimento del 50% più uno soddisfa solo la condizione nominalistica ma non consente l'esercizio effettivo del potere decisorio. Restano invece irrilevanti i poteri rimasti a terzi che attengano a deliberazioni di competenza straordinaria. Le sentenze della Cassazione 6614 e 6616 del 2026, relative a S.r.l., confermano che il riferimento ai poteri gestori ordinari dell'assemblea vale anche dove manca la distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria.

I punti chiave

  • L'esenzione spetta solo per le partecipazioni che fanno acquisire o integrare il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile.
  • Il perimetro dei poteri rilevanti è quello delle deliberazioni tipizzate dall'articolo 2364 del Codice civile, relative alla gestione ricorrente dell'impresa.
  • In presenza di quorum deliberativi rafforzati non basta il 50% più uno: occorre superare il quorum effettivamente richiesto.
  • I poteri trattenuti che riguardano solo deliberazioni di competenza straordinaria non impediscono il riconoscimento del trasferimento del controllo.
  • Le sentenze 6614 e 6616 del 2026 estendono alle S.r.l. il riferimento ai poteri assembleari ordinari disciplinati per le S.p.a.

Casi pratici

  • Società con quorum deliberativo rafforzato al 60%: il trasferimento del 50% più uno non attribuisce il potere decisorio effettivo.

Riferimenti Articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990Articolo 2359, commi 1 n. 1 e 2, c.c.Articolo 2364 c.c.Cass. n. 6614/2026Cass. n. 6616/2026