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Una holding company, in Italia conosciuta semplicemente come “holding”, è una società finanziaria che detiene partecipazioni o quote di altre società controllate sulle quali esercita un’attività direttiva e di gestione del capitale.
La struttura che si viene a creare con la costituzione di una holding è quella di una piramide al cui vertice è posta la società madre o capogruppo (chiamata anche parent) e al di sotto di essa si trovano le società figlie o controllate (subsidiary).
Per differenziare le varie tipologie di holding, è utile innanzitutto distinguere tra due modelli:
Esistono inoltre:
Creare una holding può far realizzare alcuni importanti obiettivi, che in particolare riguardano:
1) Sviluppo e diversificazione del business
Attraverso la costituzione di una holding, un imprenditore ha la possibilità di allargare il proprio business, estendendone le attività anche in settori complementari o vicini. Ciò è utile soprattutto in un momento storico, come questo, caratterizzato dal susseguirsi di grandi cambiamenti all’interno dei sistemi economici e produttivi e dall’espandersi sempre più rapido dei mercati.
La nascita di una holding può essere connessa, inoltre, all’opportunità di partecipare finanziariamente alle prime fasi di sviluppo di start-up promettenti, acquisendone azioni o quote che verranno poi cedute, solo in un secondo momento – cioè una volta che suddette start-up avranno raggiunto il successo – a realtà di dimensione maggiore o con maggiori risorse.
2) Tutela del patrimonio aziendale
Una delle principali ragioni per le quali si pensa alla costituzione di una holding è quella di proteggere il patrimonio aziendale, mettendolo al riparo dalle aggressioni di eventuali creditori e in generale preservandolo da vicende personali, familiari, successorie e fiscali.
Gli strumenti di protezione patrimoniale a disposizione di un’impresa italiana sono molti (il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, gli atti o vincoli di destinazione, la polizza assicurativa e altri). La holding, tuttavia, non solo consente di tutelare il patrimonio da creditori terzi, dalle banche o dal fisco, bensì permette anche di amministrarlo e gestirlo in modo efficiente.
Di particolare rilievo è, in questo senso, la cosiddetta holding di famiglia, molto presente in Italia. Essa è utile non solo come forma di salvaguardia del patrimonio dell’impresa-famiglia, ma anche come strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari.
3) Gestione del passaggio generazionale
Come visto al punto precedente, creare una holding può essere la soluzione al problema del passaggio generazionale, vale a dire quel processo al termine del quale il capitale e la gestione di un’impresa vengono trasferiti dai fondatori ai successori con il fine di garantire la continuità dell’impresa stessa.
Talvolta questo processo risulta particolarmente difficile, soprattutto quando non era stato precedentemente pianificato o quando non tutti gli eredi hanno attitudini e capacità imprenditoriali. Una holding consente invece di frazionare l’impresa di famiglia in diverse e specifiche attività, distribuendo ruoli e responsabilità compatibilmente con le inclinazioni personali di ogni erede. Ad esempio si può destinare ad un figlio la gestione di una società produttiva e a un altro quella di una società commerciale, o ancora si possono coinvolgere solo alcuni figli nell’attività operativa, compensando gli altri con la detenzione di quote (senza quindi dotarli di alcun ruolo direttivo). In questo modo, la strategia del gruppo continuerebbe comunque ad essere gestita in modo unitario e coerente, poiché la governance rimarrebbe in capo alla holding.
4) Necessità di ordine produttivo e commerciale
Nel caso – per la verità molto frequente – in cui una sola famiglia sia proprietaria di più società che, pur non operando nello stesso settore, risultano ugualmente complementari e interconnesse, può essere conveniente creare una holding in grado di indirizzarle verso una politica comune.
Attraverso la cessione del controllo delle diverse società operative alla holding è infatti possibile razionalizzarne la gestione e determinare una strategia unitaria per l’intero gruppo, mantenendone accentrata la proprietà.
Se le società in esame dovessero essere numerose e le attività coinvolte particolarmente diversificate, è comunque possibile utilizzare delle subholding di settore, guidate da soggetti specializzati nello specifico campo d’interesse. La società capogruppo avrà la responsabilità di coordinare le altre dettando loro un indirizzo comune, mentre le società figlie si occuperanno della gestione operativa.
5) Necessità di ordine finanziario
Le società di proprietà di una stessa famiglia possono avere esigenze di carattere finanziario molto diverse, non solo in termini di capitale disponibile, ma anche di tempistiche. Ad esempio le principali risorse e necessità finanziarie delle società componenti il gruppo potrebbero non concentrarsi nella stessa parte dell’anno, oppure una società potrebbe incorrere in difficoltà finanziarie laddove un’altra potrebbe al contempo ritrovarsi con un eccesso di liquidi.
Con l’utilizzo di un contratto di cash pooling, la holding può svolgere la funzione di “tesoriere”, accentrando tutta la liquidità del gruppo e mettendola a disposizione della società operativa che di volta in volta ne avrà bisogno, senza che questa debba quindi accedere al credito bancario. In questo modo si andranno ad annullare tutti quei vincoli e costi che il ricorso al sistema bancario comporta per le imprese.
Per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti, inoltre, la presenza di una holding garantisce l’indubbio vantaggio di avere una maggiore credibilità agli occhi del sistema bancario. Prendiamo per esempio il caso di una società operativa che avesse bisogno di risorse finanziarie per sviluppare la propria attività: in questa circostanza la banca sarà certamente più incline a concedere il prestito alla holding (che a sua volta lo metterà a disposizione della società controllata) potendo questa dare maggiori garanzie di solvibilità e stabilità.
6) Ottimizzazione fiscale
La holding è un valido strumento di pianificazione tributaria in quanto consente di usufruire di alcuni speciali regimi di tassazione agevolata (ad esempio quello della Participation Exemption), nonché di attuare particolari strategie di allocazione che consentano una distribuzione degli utili ottimizzata e più efficiente dal punto di vista del prelievo fiscale.
Elencati sinteticamente i motivi per i quali può essere utile costituire una holding, passiamo ora ad analizzare nel dettaglio quali vantaggi essa offre dal punto di vista fiscale, finanziario e amministrativo.
I principali vantaggi fiscali derivanti dalla costituzione di una holding sono:
La Participation Exemption, abbreviata in “PEX”, è stata introdotta con il decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, attuativo della legge delega n. 80 del 7 aprile 2003 e contenente la riforma dell’imposizione sul reddito delle società (spesso ricordata come “riforma Tremonti”).
La riforma – originata dalla necessità di armonizzare il sistema fiscale italiano con quello prevalente negli altri Paesi dell’Unione europea – ha apportato variazioni sostanziali alla disciplina contenuta nel D.P.R. 917/86, altrimenti detto Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), modificandone anche la struttura e la suddivisione interna.
Le modifiche di maggior rilievo hanno riguardato:
Secondo quanto disposto dal nuovo articolo 87, le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote o azioni da parte di un soggetto IRES concorrono in misura minima alla formazione del reddito imponibile – essendo infatti esenti al 95% – a condizione però che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti. Questi riguardano, tra le altre cose, il periodo di possesso delle partecipazioni (almeno dodici mesi di possesso ininterrotto prima della cessione) e la residenza fiscale della società partecipata. Sono infatti esclusi i Paesi “a fiscalità privilegiata”, vale a dire quelle nazioni comunemente definite “paradisi fiscali” poiché assoggettate a regimi di tassazione estremamente bassi o addirittura nulli.
Possono invece godere del regime PEX tutti i soggetti di cui all’art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir). Nello specifico, si tratta delle società di capitali (S.p.A.; S.a.p.A.; S.r.l.), delle società cooperative, delle società di mutua assicurazione, delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciali), delle società di armamento e degli enti pubblici e privati diversi dalle società (inclusi i trust, i consorzi e le associazioni non riconosciute).
Non si applica, invece, alle persone fisiche, agli investitori istituzionali, alle società semplici e a tutti gli enti ad esse equiparati.
L’agevolazione garantita dalla PEX consiste essenzialmente in una considerevole detassazione delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni, come quelle che avvengono, ad esempio, tra società controllate e holding.
La ratio della norma risiede nella necessità di coordinare la tassazione delle società, impedendo il verificarsi di una doppia imposizione sulla stessa capacità economica (obiettivo che in precedenza era raggiunto tramite il sistema del credito d’imposta).
Accanto al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze, il legislatore ha altresì previsto l’indeducibilità delle minusvalenze per le medesime partecipazioni. Anche le minusvalenze sono pertanto divenute, a seguito della riforma, fiscalmente irrilevanti.
Per quanto riguarda il caso delle holding, l’art. 87, comma quinto, detta delle disposizioni specifiche, prevedendo che
“per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante”.
Tanto per le holding “pure”, quanto per le holding “operative”, i due requisiti oggettivi di cui alle lettere c) e d) dell’art.87 – quindi la residenza fiscale e l’esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale – devono essere rispettati dalle società partecipate (le sub-holding) e non dalla partecipante.
Riassumendo, per ciò che riguarda le holding, il regime della participation exemption rileva in presenza delle seguenti condizioni:
Il consolidato fiscale è un particolare regime fiscale che consente alle società di optare per una tassazione di gruppo, calcolando l’IRES di competenza in modo unitario (riunendo, nel caso delle holding, la tassazione delle società controllate con quella della capogruppo).
In sostanza tramite lo strumento del consolidato fiscale viene determinata un’unica base imponibile, e quindi un unico importo da versare, per l’intero gruppo di imprese aderenti. Il gruppo ottimizza la sua gestione finanziaria: in questo modo, infatti, le società aderenti al consolidato possono compensare tra di loro i rispettivi crediti e debiti d’imposta.
La possibilità di optare per il regime del consolidato fiscale è disciplinata agli artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Ai fini dell’esercizio del consolidato fiscale, si distinguono la “società controllante” (quella che effettua il consolidamento) e le “società controllate” (quelle incluse nel consolidato). La prima deve possedere una partecipazione rilevante in ogni società controllata che intenda aderire al consolidato. La normativa considera “rilevante” una partecipazione nella misura in cui consista in almeno il 50% del totale, sia in termini di maggioranza di voti in assemblea ordinaria, sia in termini di partecipazione agli utili.
Sono escluse dalla possibilità di accedere al consolidato tutte le società che già usufruiscono della riduzione dell’aliquota IRES, quelle che hanno optato per il regime di trasparenza o per quello di tonnage tax, nonché le società soggette a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa.
Come stabilito all’articolo 118, primo comma, l’esercizio dell’opzione
“comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante.”
Tale importo è poi rettificato per effetto delle variazioni di consolidamento di cui all’art. 122.
Va detto infine che non tutte le società presenti nel gruppo sono tenute ad aderire al consolidato: la scelta di esercitare l’opzione è rimessa infatti ad ognuna di esse singolarmente.
Un’altra agevolazione prevista per le holding è quella data dalla disciplina dell’Iva di gruppo, introdotta con il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 (noto come “Decreto Iva”) in particolare all’art. 73 comma 3, le cui disposizioni applicative sono contenute nel D.M. del 13 dicembre 1979 (poi parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2017).
In base a questa disciplina, la società controllante concentra su di sé tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni periodiche dell’Iva (mensili o trimestrali) e al conguaglio di fine anno, in modo da compensare le eventuali posizioni creditorie con quelle debitorie.
Con l’opzione dell’Iva di gruppo le imprese tra loro collegate possono infatti costituirsi come gruppo unico ed essere considerate congiuntamente, come fossero un unico contribuente, nei confronti del fisco (solo ai fini Iva).
Il gruppo opererà sotto un’unica partita Iva e come unico soggetto fiscale, di conseguenza le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorrenti tra le imprese che ne fanno parte non saranno considerate operazioni rilevanti ai fini dell’imponibile Iva.
In altre parole ancora, le operazioni interne al gruppo non saranno soggette ad Iva, mentre quelle verso soggetti esterni si considerano poste in essere dal gruppo e non dalla singola impresa che le ha effettuate.
All’Iva di gruppo sono ammesse, in veste di società controllanti, le società di capitali e gli enti diversi dalle società, mentre le società controllate possono essere società di capitali o di persone. La controllante deve però possedere azioni o quote per più del 50% del loro capitale.
Un altro interessante risultato conseguibile attraverso l'utilizzo di una holding è quello di poter razionalizzare la funzione finanziaria attraverso il coordinamento-accentramento della pianificazione operativa e/o strategica delle società partecipate.
I finanziamenti infragruppo sono generalmente realizzati nei gruppi di società in cui non sia stato formalizzato l'accentramento della tesoreria tramite un accordo di cash pooling.
Un altro vantaggio dato dalla creazione di una holding è quello di poter agire come “società cassaforte”, accentrando tutti i dividendi delle società controllate e quindi concentrando nelle sue mani la gestione finanziaria dell’intero gruppo.
L’imponibilità degli utili, grazie alla PEX, è ridotta al 5%, e in taluni casi si può giungere fino alla completa detassazione dei dividendi distribuiti, ovvero quando si tratta di holding estere costituite in paesi dell’Unione europea. Ciò è possibile nel rispetto della disciplina prevista dalla “Direttiva Madre-Figlia” (Direttiva n. 90/435/Cee, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 136/1993) e, in alcune situazioni, dalle Convenzioni internazionali.
Per questa ragione, l’utilizzo di una holding è particolarmente consigliato nel caso di gruppi a vocazione internazionale. Ad esempio una holding di partecipazioni tedesca può ricevere dividendi in esenzione di imposta da una sua società controllata italiana.
Attraverso questo sistema di trasferimento dei dividendi agevolato, la holding potrà poi decidere come gestire la liquidità accentrata: se reinvestirla nelle società controllate o se, ad esempio, distribuirla ai soci.
Tra i vantaggi derivanti dalla costituzione di una holding, va senz’altro menzionata la possibilità di razionalizzare l’assetto finanziario dell’intero gruppo ad essa sottoposto.
Come abbiamo già visto, attraverso la holding è possibile gestire in maniera ottimale le disponibilità finanziarie delle diverse società controllate, accentrandole in capo ad un unico soggetto giuridico (la società capogruppo) secondo un accordo di cash pooling.
Con questo termine si indica infatti l’accentramento di tutte le risorse finanziarie (tanto i flussi in entrata quanto i flussi in uscita) di un gruppo presso un’unica società (detta pooler), la quale gestirà la liquidità e i pagamenti di tutte le altre (partecipants).
Tramite questo meccanismo una società del gruppo può trasferire il suo eccesso di liquidità ad un’altra che invece ne ha bisogno, senza che quest’ultima debba ricorrere al credito bancario, notevolmente più costoso.
Per attuarlo sarà necessario realizzare un sistema di conti correnti comprendente un conto "centrale" (pool account) e tanti conti "periferici" quante sono le società del gruppo che intendano partecipare.
Gli schemi di gestione del cash pooling sono essenzialmente due:
I benefici connessi alla creazione di una holding riguardano anche l’aspetto gestorio, in particolar modo perché questa garantisce il raggruppamento e il consolidamento della proprietà del gruppo.
Anche le funzioni e i servizi comuni alle diverse società controllate possono essere accentrati, aumentandone così l’efficienza e allo stesso tempo riducendone i costi.
Infine gli eventuali dissidi tra i soci possono essere contenuti e risolti più facilmente al livello della capogruppo, senza ostacolare l’attività delle società operative; allo stesso modo si possono gestire, eliminando o comunque riducendo i conflitti, la cessione di quote o il passaggio generazionale.
Abbiamo già visto come la creazione di una holding rappresenti una delle migliori strategie di pianificazione fiscale per semplicità ed efficacia.
L’aliquota IRES per le società di capitali è fissata di norma al 24%, ma è possibile optare – rispettando alcune condizioni richieste per legge – per il regime della trasparenza fiscale.
Il sistema della trasparenza fiscale, disciplinato agli artt. 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, prevede che il reddito di una società sia tassato imputando gli utili o le perdite generate dalla società direttamente in capo ai soci, ognuno dei quali ne risponde in proporzione alla quota che possiede.
Mentre nel regime ordinario è tassata la società che ha prodotto il reddito, in questo caso il reddito è attribuito ai singoli soci. L’opzione della trasparenza fiscale può essere molto conveniente quando i soci hanno posizioni fiscali favorevoli – ad esempio se possono usufruire di spese detraibili e crediti d’imposta personali – e se il risultato che ne consegue è quello di un risparmio sulle imposte dovute.
Più alto sarà il reddito imponibile della società, minore diverrà la convenienza del regime della trasparenza. Infatti, l’IRES delle società è proporzionale al reddito, mentre la distribuzione del reddito tra i soci comporta una tassazione individuale con un’aliquota IRPEF mediamente più bassa. Allo stesso modo è sconsigliabile aderire alla trasparenza fiscale quando i soci non sono numerosi o hanno altri redditi rilevanti.
La holding si costituisce per atto pubblico. Uno degli elementi fondamentali della sua costituzione riguarda la scelta della forma giuridica (società di persone o società di capitali) e del modello di governance secondo cui strutturarla.
Una holding potrà avere la veste giuridica di:
È il modello più elementare di società di persone, la cui principale caratteristica è quella di non poter avere per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale. La sfera di applicazione, quindi, riguarda prevalentemente l’esercizio di attività agricole o di attività professionali in forma associata e, in taluni casi, la gestione di immobili.
Può essere considerata come “forma base” della società di persone, in quanto è regolata da norme applicabili anche a tutte le altre – più complesse – salvo espresse deroghe o differente specifica regolamentazione.
Viene costituita tramite la stipula di un contratto sociale per il quale non è richiesto il rispetto di particolari formalità, tranne quelle connesse alla natura dei beni conferiti. Infatti, al momento della costituzione, i soci devono dotare la società di un fondo comune tramite il conferimento dei beni e servizi necessari all’attività da realizzare (beni mobili e immobili, denaro, crediti, attività lavorativa). Non è richiesto un capitale sociale minimo.
Entro trenta giorni la società costituita deve essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Prevede la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, tuttavia consente la firma di un patto (che deve essere portato a conoscenza dei terzi) per la limitazione di responsabilità di alcuni soci.
La società semplice ha inoltre un’autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio destinato all’oggetto sociale è separato rispetto al patrimonio dei singoli soci, ma un eventuale creditore sociale potrà soddisfarsi anche sui patrimoni personali dei soci in caso di insufficienza di quello societario. Il creditore personale di un socio, invece, non può aggredire il patrimonio della società, ma può rivalersi sulla quota di utili a lui spettanti e finanche chiederne la liquidazione complessiva se gli altri beni del socio debitore non fossero sufficienti ad estinguere il debito.
I vantaggi della società semplice sono dati dal suo essere quasi priva di formalismi (circostanza che garantisce un abbattimento dei costi gestionali) e dalla sua flessibilità di amministrazione.
Normalmente è organizzata secondo il principio di amministrazione disgiunta (ciascun socio è amministratore in via autonoma), ma è possibile prevedere l’amministrazione congiunta, l’amministrazione mista (ossia disgiunta in via ordinaria e congiunta in via straordinaria) e anche l’amministrazione di un unico socio. Altro vantaggio è sicuramente quello di avere regole di contabilità piuttosto semplici.
Tra le altre cose, infatti, non è tenuta a redigere un bilancio annuale.
È il modello “base” di società per ciò che riguarda lo svolgimento di attività commerciali (generalmente di dimensione medio-piccola).
Anch'essa si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un Notaio ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali; al contrario di quanto avviene per la società semplice, non è però possibile stipulare patti al fine di escludere la responsabilità di uno o più soci.
Diversamente dalla società semplice, la società in nome collettivo è soggetta a fallimento.
Come la società in nome collettivo, anche la società in accomandita semplice può esercitare sia attività non commerciale sia attività commerciale. Anch’essa è costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Prevede la suddivisione dei soci in accomandatari e accomandanti.
Queste caratteristiche rendono la S.a.s. particolarmente utile ai fini della pianificazione del passaggio generazionale, ad esempio nel caso in cui sia presente più di un erede e non tutti abbiano le competenze per assumere ruoli direttivi all’interno dell’impresa, o comunque non tutti ne siano interessati.
La società a responsabilità limitata è un tipo di società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono rappresentate da quote e non da azioni. Ogni socio è quindi titolare di una quota unitaria corrispondente ad una frazione del capitale sociale da lui sottoscritta; proporzionalmente alla quota posseduta da ciascun socio saranno poi suddivisi i diritti sociali.
Viene tradizionalmente utilizzata per attività di dimensioni più ridotte rispetto a quelle che si costituiscono in forma di società per azioni.
È dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: i soci non sono quindi responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, per le quali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Si costituisce per atto pubblico, in forma di contratto o anche di atto unilaterale (se si tratta di una società unipersonale).
Il capitale sociale deve essere pari ad un minimo di 10.000 euro, e il 25% dei conferimenti in denaro deve essere versato al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo. Da qualche anno la legge consente che il capitale iniziale sia inferiore a patto che i conferimenti siano fatti esclusivamente in denaro e vengano versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. In questo caso l’ammontare deve comunque essere superiore a 1 euro.
Per quanto riguarda l’assetto amministrativo, la S.r.l. gode di un ampio margine di discrezionalità. La legge infatti consente di personalizzare un gran numero di clausole statutarie, dando alla S.r.l. molta flessibilità dal punto di vista organizzativo.
La società per azioni, disciplinata agli articoli 2325 ss. del Codice Civile, è il modello più rilevante e diffuso di società di capitali e rappresenta, indubbiamente, la forma più evoluta di organizzazione e di finanziamento di un'impresa.
Si costituisce per atto pubblico (contratto associativo o atto unilaterale nel caso di S.p.A. unipersonali) e viene in esistenza solo nel momento della sua registrazione, a cura del notaio, presso il Registro delle Imprese. Prima della registrazione, infatti, la società non ha personalità giuridica, e il contratto associativo produce effetti solo tra le parti.
A seguito dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, una società per azioni può essere dichiarata nulla soltanto in tre casi: la mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; l'illiceità dell'oggetto sociale; la mancanza, nell'atto costitutivo, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.
È dotata di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde solo ed esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio, che risulta quindi nettamente separato da quello dei soci.
Per la sua costituzione è necessario un capitale minimo di 50.000 euro, di cui il 25% deve essere versato nelle mani degli amministratori. Per alcune tipologie di S.p.A. è tuttavia previsto un capitale minimo più elevato.
Il capitale sociale è frazionato in un certo numero di azioni, il cui valore nominale è fissato dall'atto costitutivo. Ogni azione rappresenta una quota di partecipazione e incorpora i relativi diritti sociali, oltre ad essere, di norma, liberamente trasferibile.
I diritti derivanti dal possesso di una o più azioni possono essere di tipo amministrativo, patrimoniale, di controllo o di disposizione.
Esistono società per azioni "aperte" (quotate o non quotate), se fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, e società per azioni "chiuse" nel caso contrario.
Per quanto concerne l'assetto amministrativo, si possono individuare tre diversi modelli:
I soci compongono l'Assemblea, che è tenuta a riunirsi almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio. Non ha compiti di amministrazione, ma deve essere convocata per deliberare su questioni importanti, quali ad esempio la modifica dello statuto o l'aumento del capitale sociale. Nell’Assemblea ogni socio gode di uno specifico numero di voti determinato dal numero di azioni possedute.
Lo scioglimento della società per azioni si ha tramite delibera assembleare verbalizzata dal notaio. I motivi possono essere diversi, dal conseguimento dell'oggetto sociale alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; dall'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea a una riduzione del capitale sociale tale da renderlo non più sufficiente.
In tutti i casi di scioglimento, occorre nominare un liquidatore che sia deputato a chiudere i debiti, i crediti e tutte le partite contabili rimaste in sospeso.
La società in accomandita per azioni è una società di capitali, dotata di personalità giuridica e avente capitale sociale diviso in azioni, che si differenzia dalla S.p.A. poiché prevede due diverse categorie di soci:
I soci accomandatari sono gli amministratori di diritto e sono personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Sono soggetti agli obblighi previsti per gli amministratori delle società per azioni.
I soci accomandanti rispondono invece nei limiti del proprio conferimento, ma sono esclusi dall'attività di amministrazione.
Per le S.a.p.a. valgono le stesse norme che si applicano alle società per azioni, con alcune specifiche:
Contrariamente a quanto avviene nelle società in accomandita semplice, in questo tipo di società il ruolo di accomandatario non può essere scisso da quello di amministratore.
La scelta di costituire una S.a.p.a. può risultare utile a grande imprese di famiglia, intenzionate a impedire scalate azionarie da parte di soggetti esterni; tuttavia, si tratta di una forma societaria che non ha incontrato ampia diffusione.
Tra i motivi di scioglimento, oltre a quelli già visti per le società per azioni, vi è anche quello di cessazione dalla carica di tutti gli accomandatari: se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione, la società è da considerarsi estinta. Durante tale periodo è comunque nominato un amministratore provvisorio, il quale ha un potere che si limita al compimento di atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualifica di socio accomandatario.
La scelta di quale forma giuridica dare alla holding passa da una serie di valutazioni. Tanto le società di persone quanto le società di capitali presentano dei pro e dei contro dal punto di vista gestionale, dal punto di vista fiscale e per ciò che riguarda costi e adempimenti.
A seconda del Paese in cui si sceglie di costituirla, la holding deve rispettare una serie di requisiti legali. Generalmente, nella maggior parte delle giurisdizioni, è richiesto che:
Inoltre è necessario che la holding provveda alla redazione di uno statuto e alla scelta del proprio codice di attività (codice Ateco). In alcuni Paesi lo statuto è sottoposto ad alcuni vincoli di forma e di contenuto, così come sono previste alcune indicazioni obbligatorie nella definizione del codice di attività.
La scelta relativa alla denominazione della società è invece del tutto discrezionale: non è infatti neanche obbligatorio che si faccia riferimento, nel nome, alla sua natura di holding.
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