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Gentile Associato,
si comunica che l’Agenzia delle Entrate con proprio comunicato del 29 gennaio u.s. , recependo, fin da ora, alcune osservazioni di Assoholding alla circolare dell’Agenzia, rimasta in consultazione fino allo scorso 15 gennaio, dispone che l’Amministrazione finanziaria non darà luogo all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo del 30 luglio 2020, n. 100, qualora le comunicazioni saranno effettuate dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.
Di seguito il link del Comunicato:
Ad ogni buon fine, Assoholding, nel proprio contributo relativo alla circolare in consultazione, attualmente visionabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, scriveva specificamente che: «Considerando il periodo pandemico che ha influito sui tempi di adozione delle norme e dei documenti di prassi di cui si discute, nonché i conseguenti tempi alquanto stretti di loro studio ed applicazione, con tutte le incertezze che finora hanno circondato la materia, sarebbe opportuno prevedere un periodo di attenuazione del regime sanzionatorio».
Inoltre, richiamando l’applicazione estensiva del c.d. Statuto del Contribuente, Assoholding, affermava che: «l’art. 3, co. 2, legge del 27 luglio 2000, n. 212, benché […] faccia decorrere il termine per l’impostazione di adempimenti a carico dei contribuenti dalla data dell’entrata in vigore delle disposizioni tributarie che li contemplano oppure, se successiva, dalla data “dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse previsti”, è innegabile che l’interpretazione resa nella bozza del documento di prassi posta in consultazione […] ha finito con l’espandere l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione ben oltre quanto desumibile dal tenore letterale correlate disposizioni e delle relazioni a loro corredo [per i documenti di prassi - vale la pena ricordarlo - l’art. 6, co. 3 della medesima legge dispone che l’amministrazione finanziaria assuma iniziative volte a garantirne la messa a disposizione dei contribuenti «almeno sessanta giorni prima del termine assegnato (…) per l’adempimento al quale si riferiscono»].
Si auspica pertanto che la circolare sposi la soluzione di considerare il termine per l’esecuzione dei primi adempimenti (ormai più che prossimi) come ordinatorio, differendo - ancorché soltanto in via interpretativa - l’applicazione delle sanzioni alla esecuzione degli stessi che tardi oltre il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione in veste definitiva: la qualità dei rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria non potrebbe che trarne giovamento (lungo il solco tracciato dall’art. 10, co. 1 della legge n. 212/2000)».
Di seguito il link per visionare il contributo di Assoholding alla Circolare in consultazione:
Restando disponibile per ogni chiarimento,
si porgono i più cordiali saluti,
Assoholding
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