Il terzo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 con le disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. introduce talune novità in tema di strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per le imprese costituite in forma societaria.
La disciplina speciale prevista inizialmente per il solo concordato preventivo societario, viene estesa ora anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione, mentre sono meglio chiarite le opposizioni alle operazioni straordinarie in sede di omologa dello strumento di regolazione della crisi.
Il comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice della crisi aggiunto dal correttivo sottolinea come anche nel corso della composizione negoziata potrà essere concluso un accordo transattivo tra il debitore e le agenzie fiscali (Entrate, Dogane e Riscossione).
Le principali modifiche del decreto Correttivo ter al Codice della crisi riguardano:
- la composizione negoziata delle crisi;
- l’emersione anticipata della crisi;
- l’accesso alla liquidazione controllata;
- il contenuto minimo del piano attestato di risanamento;
- la convenzione di moratoria;
- il c.d. cram-down fiscale;
- il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO);
- le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e il concordato minore;
- il concordato preventivo;
- la liquidazione giudiziale;
- il concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale;
- la liquidazione controllata;
- l’esdebitazione;
- i gruppi di imprese;
- il curatore, il commissario giudiziale o il liquidatore.
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