Assoholding
Associati ora Area riservata
Stai guardando un'anteprima gratuita. Il corso completo →

Modulo 01 · Trasferimento di aziende e partecipazioni dopo …Lezione · 13:36

Applicare il nuovo articolo 3, comma 4-ter del T.U.S. ai trasferimenti di quote e aziende

Salva

La lezione confronta la vecchia e la nuova formulazione dell'esenzione da imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende, quote e azioni. Mostra perché l'interpretazione restrittiva penalizzava le holding pure e come il D.Lgs. 139/2024 l'ha superata.

Di cosa parla

Antonio Sibilia ricostruisce la disciplina dell'articolo 3, comma 4-ter del T.U.S. partendo dalla formulazione precedente, che escludeva dall'imposta i trasferimenti di aziende, rami, quote e azioni a favore di discendenti e coniuge, anche tramite patti di famiglia. Il problema stava nelle specifiche successive, che per le quote e azioni dei soggetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR limitavano il beneficio alle partecipazioni con cui si acquisiva o integrava il controllo, chiedendo poi la prosecuzione dell'attività d'impresa o il mantenimento del controllo per cinque anni. Su questa formulazione l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 552/2021, e la Cassazione con la sentenza n. 6082/2023 hanno costruito una lettura che considerava quota e azienda come un unicum, richiedendo la presenza di un'azienda nella società trasferita. Una lettura che metteva in cattiva luce le holding, in particolare quelle pure, che pur producendo reddito d'impresa spesso non hanno al proprio interno un'azienda né svolgono un'effettiva attività economica, tanto che non è raro che siano prive di partita IVA. Le holding con codice ATECO 6420 si limitano alla detenzione statica delle partecipazioni e alla riscossione dei dividendi, ed è proprio la gestione statica il criterio usato dalla giurisprudenza per negare l'agevolazione. Il D.Lgs. 139/2024, all'articolo 1, comma 1, lettera d), riscrive il comma 4-ter con effetto dal 1° gennaio 2025, distinguendo in modo esplicito tre situazioni: per quote e azioni dei soggetti dell'articolo 73 basta acquisire o integrare un controllo già esistente; per aziende o rami serve la prosecuzione dell'attività per cinque anni; per le altre quote sociali, come quelle di società di persone, serve il mantenimento della titolarità del diritto per cinque anni. In tutti i casi resta la dichiarazione di impegno da rendere con la dichiarazione di successione, l'atto di donazione o il patto di famiglia, e viene aggiunta l'estensione del beneficio alle partecipazioni in società residenti nell'Unione europea, nello Spazio economico europeo o in Paesi con adeguato scambio di informazioni. La conclusione è che la nuova chiarezza del testo non dovrebbe più lasciare spazio a interpretazioni e rende più sicuri i trasferimenti di quote di holding, anche pure.

I punti chiave

  • La vecchia formulazione del comma 4-ter conteneva una specifica onnicomprensiva che non distingueva fra aziende, quote di società di capitali e quote di società di persone.
  • Agenzia delle Entrate e Cassazione leggevano quota e azienda come un unicum, escludendo dall'esenzione le holding a gestione statica.
  • Il D.Lgs. 139/2024 riscrive la norma dal 1° gennaio 2025 e per quote e azioni dell'articolo 73 richiede solo l'acquisizione o l'integrazione del controllo.
  • Per le aziende serve la prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni, per le altre quote sociali il mantenimento della titolarità per lo stesso periodo.
  • Resta obbligatoria la dichiarazione di impegno contestuale all'atto e il mancato rispetto delle condizioni comporta decadenza, imposta ordinaria, sanzione e interessi.
  • Il beneficio è esteso alle azioni e quote di società residenti in UE, SEE o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Casi pratici

  • Holding pura con codice ATECO 6420 che si limita a detenere partecipazioni e riscuotere dividendi, senza azienda al proprio interno e talvolta senza partita IVA.
  • Trasferimento di quote di controllo di una società di capitali non residente caratterizzata da gestione statica, escluso dall'agevolazione dalla Cassazione.
  • Donazione di quote di una generica S.r.l. con cui si integra un controllo già esistente: esente senza necessità che vi sia un'azienda.
  • Soggetto fiscalmente residente in Italia che detiene partecipazioni in enti residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo.

Riferimenti Articolo 3, comma 4-ter, T.U.S.Articoli 768-bis e seguenti c.c. (patti di famiglia)Articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.Articolo 73, comma 1, lettera a), TUIRRisposta a interpello n. 552/2021 dell'Agenzia delle EntrateCorte di Cassazione, sentenza n. 6082/2023D.Lgs. 139/2024, articolo 1, comma 1, lettera d)Articolo 13 del D.Lgs. 471/1997