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Modulo 01 · Residenza fiscale e perimetro dei gruppi dopo i…Lezione · 13:30

Individuare la residenza fiscale di persone fisiche, società ed enti dopo la riforma

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La lezione ricostruisce i nuovi criteri di residenza fiscale introdotti dal decreto internazionalizzazione. Insegna a distinguere domicilio civilistico e domicilio tributario e a pesare correttamente l'iscrizione anagrafica.

Di cosa parla

Il relatore ricorda che il D.Lgs. 209/2023, in vigore dal 29 dicembre 2023, adegua l'ordinamento tributario ai principi unionali e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, coordinando la residenza fiscale con la prassi internazionale, le convenzioni contro le doppie imposizioni e la disciplina della stabile organizzazione. Dal 2024 la persona fisica è residente se per la maggior parte del periodo d'imposta, computando anche le frazioni di giorno, ha nello Stato la residenza civilistica, il domicilio, la presenza fisica, oppure è iscritta in anagrafe. Il domicilio riceve una definizione autonoma ai fini tributari: il luogo in cui si svolgono principalmente le relazioni personali e familiari, in luogo della sede principale degli affari e interessi. I criteri sono alternativi, ma resta decisivo l'elemento temporale dei 183 o 184 giorni, anche non consecutivi. L'iscrizione anagrafica è degradata a presunzione relativa, superabile con prova contraria, mentre la presenza fisica entra per la prima volta fra i criteri. Per società ed enti l'articolo 73, comma 3, del TUIR individua sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale, eliminando i riferimenti all'oggetto principale e alla sede dell'amministrazione. La relazione illustrativa chiarisce che non rilevano le decisioni dei soci prive di contenuto gestorio né l'attività di supervisione e monitoraggio. Per le società di persone valgono i medesimi criteri, richiamati dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del TUIR.

I punti chiave

  • I criteri di residenza delle persone fisiche sono alternativi ma devono ricorrere per la maggior parte del periodo d'imposta, frazioni di giorno comprese.
  • Il domicilio assume una definizione tributaria autonoma, incentrata sulle relazioni personali e familiari.
  • L'iscrizione anagrafica diventa una presunzione relativa, vincibile con prova contraria.
  • Per società ed enti restano sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.
  • Vengono eliminati i criteri dell'oggetto principale e della sede dell'amministrazione, fonte di controversie e doppie imposizioni.

Casi pratici

  • Società con gestione corrente di un ramo d'impresa in Italia: la locuzione «in via principale» consente la coesistenza con la stabile organizzazione.

Riferimenti D.Lgs. 209/2023Articolo 2, comma 2, TUIRArticolo 43 c.c.Articolo 73, comma 3, TUIRArticolo 5, comma 3, lettera d), TUIRCassazione n. 961/2015