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Modulo 01 · Trasferire la sede in Italia: reshoring, entry …Lezione · 7:45

Distinguere il rientro per motivi di governance dal rientro per motivi fiscali

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La lezione separa due fenomeni spesso confusi: il trasferimento all'estero per ragioni di governance societaria e il trasferimento di sede fiscale incentivato dal reshoring. Introduce inoltre la differenza fra exit tax ed entry tax.

Di cosa parla

Gaetano De Vito presenta la circolare associativa sulla residenza delle persone fisiche e giuridiche alla luce della riforma tributaria. Chiarisce che molte società italiane si sono trasferite all'estero, tipicamente in Olanda, non per ragioni fiscali ma per ottenere statuti che consentono il voto plurimo, lasciando in Italia la stabile organizzazione e la soggettività d'imposta. Osserva che la legge 21 del 5 marzo, derivante dal disegno di legge capitali, ha introdotto anche in Italia il voto maggiorato fino a dieci volte, rendendo possibile il rientro di queste imprese. Il reshoring ha invece un obiettivo diverso: dimezzare IRES e IRAP per attrarre in Italia sede legale e sede fiscale. Ricorda i tentativi precedenti, come la norma che consentiva di mantenere per un periodo la tassazione del Paese di provenienza, oggi superata dalla Global Minimum Tax al 15%. Segnala infine che il vantaggio nominale del dimezzamento va letto insieme al fenomeno dell'entry e dell'exit tax, e che l'entry tax non è un'imposta ma un'agevolazione legata al riconoscimento dei valori in ingresso.

I punti chiave

  • Il trasferimento all'estero per ottenere il voto plurimo non ha finalità fiscali e lascia in Italia la stabile organizzazione e le imposte.
  • La legge 21 del 5 marzo, dal disegno di legge capitali, consente in Italia il voto maggiorato fino a dieci volte e apre al rientro di quei gruppi.
  • Il reshoring persegue un obiettivo diverso: spostare in Italia non solo la sede legale ma la residenza fiscale, dimezzando IRES e IRAP.
  • Le vecchie norme che consentivano di mantenere la tassazione del Paese di provenienza sono obsolete dopo l'introduzione dell'imposizione minima del 15%.
  • L'entry tax va letta come agevolazione, un «entry tax shelter» che riduce l'imponibile futuro tramite maggiori ammortamenti.

Casi pratici

  • Gruppi italiani trasferiti in Olanda per usufruire del voto plurimo statutario, con stabile organizzazione mantenuta in Italia
  • Il caso Ferrari: governance all'estero tramite Exor e la famiglia Ferrari, imposte pagate regolarmente in Italia

Riferimenti Legge 21 del 5 marzo 2024 (disegno di legge capitali)D.Lgs. 209/2023Articolo 73 TUIR