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Modulo 01 · Il titolare effettivo nella disciplina antirici…Lezione · 13:05

Ricostruire la genesi del registro dei titolari effettivi e la sua ragione d'essere

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La lezione ripercorre il percorso normativo che dalla quarta direttiva antiriciclaggio porta all'istituzione del registro italiano. Spiega perché la trasparenza sul beneficial owner riguarda anche appalti e strumenti come mandato fiduciario e trust.

Di cosa parla

Fisicaro ricorda che il registro nasce dalla Direttiva 849/2015, recepita in Italia con il D.Lgs. 90/2017, e che il decreto ministeriale attuativo è arrivato solo con il D.M. 55/2022, seguito da ulteriori provvedimenti fino a ottobre 2023, con obbligo di comunicazione entro sessanta giorni. Segnala che il termine dell'11 dicembre 2023 potrebbe slittare al 6 febbraio 2024 alla luce del dibattito parlamentare in corso. Sottolinea che il registro non serve solo all'antiriciclaggio, ma avrà un ruolo rilevante per la pubblica amministrazione e per gli appalti. Richiama l'articolo 18 del D.Lgs. 231/2007, che impone di identificare il titolare effettivo, cioè il beneficial owner dell'operazione o della prestazione professionale. Spiega che la raccomandazione 24 del GAFI muove dalla constatazione che istituti giuridici legittimi possono essere strumentalizzati a fini di riciclaggio, perché il riciclatore ha interesse a non apparire. Difende il mandato fiduciario ex legge 1966/1939 e il trust come istituti nati per finalità legittime, che non vanno criminalizzati. Introduce i criteri dell'articolo 20 e anticipa che il regolamento europeo atteso nel 2024 potrebbe abbassare la soglia dal 25% al 5%. Accenna infine alla difficoltà di identificare il titolare effettivo nei trust, dove convivono disponente, trustee, guardiano e beneficiari.

I punti chiave

  • Il registro dei titolari effettivi discende dalla Direttiva 849/2015 e dal D.Lgs. 90/2017 ed è stato attuato in Italia con il D.M. 55/2022.
  • L'ultimo decreto attuativo è di ottobre 2023 e fa decorrere sessanta giorni per la comunicazione, con possibile slittamento al 6 febbraio 2024.
  • L'articolo 18 del D.Lgs. 231/2007 impone di identificare il beneficial owner dell'operazione o della prestazione professionale.
  • Mandato fiduciario e trust sono istituti legittimi che possono però essere strumentalizzati per opacizzare la titolarità.
  • La soglia numerica oggi è il 25% più uno, ma il regolamento europeo atteso nel 2024 potrebbe portarla al 5%.
  • Nel trust l'identificazione è complessa perché il beneficiario può non essere conosciuto né conoscibile.

Casi pratici

  • Società con azionariato diffuso in cui nessun socio supera il 25%.
  • Società con sedi all'estero o con soci riconducibili a criminalità economica organizzata che ricorrono al mandato fiduciario per non apparire.

Riferimenti Direttiva (UE) 2015/849Direttiva 2005/60/CED.Lgs. 231/2007, articolo 18D.Lgs. 231/2007, articolo 20D.Lgs. 90/2017D.M. MEF 11 marzo 2022, n. 55Legge 23 novembre 1939, n. 1966Raccomandazione GAFI n. 24Convenzione dell'Aja del 1985 sui trust