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Commento alla risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021

Con la risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 100/2020 in relazione alle pratiche infragruppo di Transfer Pricing, ovvero circa la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della richiamata normativa, gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore delle società controllate non residenti (TP adjustments), in presenza di determinate caratteristiche.

Con il Decreto legislativo n. 100 del 2020, di recepimento della Direttiva UE 2018/822 (c.d. DAC6) sono stati introdotti, per contribuenti e intermediari, nuovi obblighi di comunicazione previsti al configurarsi di operazioni transfrontaliere che presentano determinati elementi distintivi e che possono apportare una riduzione di imposta.

Successivamente, con la circolare n. 2 del 10 febbraio 2021, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative a tali meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. In particolare, viene definito “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni indicate all’interno dell’Allegato 1 del suddetto Decreto legislativo.

In sostanza, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora il meccanismo presenti le seguenti caratteristiche in modo congiunto:

  • la transnazionalità del meccanismo;
  • la presenza di almeno uno degli elementi distintivi (c.d. hallmarks) descritti alle lettere da A ad E all’interno dell’Allegato 1 del Decreto legislativo
    n.100 del 2020;
  • la potenziale riduzione dell’imposta dovuta in un Paese dell’Unione Europea
    o in uno Stato terzo con il quale è in vigore uno specifico accordo per lo scambio di informazioni relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica;
  • la prevalenza, sulla base del Main Benefit Test, del vantaggio fiscale rispetto a quello extra-fiscale realizzato da uno o più contribuenti in Italia.

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