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Con la risoluzione n. 78/E del 31 dicembre 2021 l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 100/2020 in relazione alle pratiche infragruppo di Transfer Pricing, ovvero circa la sussistenza o meno dell’obbligo di comunicare, ai sensi della richiamata normativa, gli aggiustamenti di fine anno ai prezzi di trasferimento effettuati a favore delle società controllate non residenti (TP adjustments), in presenza di determinate caratteristiche.
Con il Decreto legislativo n. 100 del 2020, di recepimento della Direttiva UE 2018/822 (c.d. DAC6) sono stati introdotti, per contribuenti e intermediari, nuovi obblighi di comunicazione previsti al configurarsi di operazioni transfrontaliere che presentano determinati elementi distintivi e che possono apportare una riduzione di imposta.
Successivamente, con la circolare n. 2 del 10 febbraio 2021, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti in merito all’applicazione delle norme per la comunicazione delle informazioni relative a tali meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica. In particolare, viene definito “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni indicate all’interno dell’Allegato 1 del suddetto Decreto legislativo.
In sostanza, l’obbligo di comunicazione sussiste qualora il meccanismo presenti le seguenti caratteristiche in modo congiunto:
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