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CHI SIAMO
SERVIZI
SERVIZI AGLI ASSOCIATI
ASSOHOLDING SERVIZI
FOCUS ON
Perché una holding
Focus dedicato al perchè di una holding, da strumento chiave per il passaggio generazionale alla fiscalità di vantaggio.
Passaggio generazionale
Nel momento di una successione, la mancanza di pianificazione può portare addirittura alla paralisi dell’attività aziendale.
Gestione adempimenti obbligatori
Gli adempimenti obbligatori CRS e FATCA per le holding
PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
OSSERVATORI
OSSERVATORI ASSOHOLDING
OSSERVATORI ASSOHOLDING
EVENTI E FORMAZIONE
EVENTI E FORMAZIONE
AREE TEMATICHE
Da 20 anni l’Associazione di Categoria delle Holding
E’ costituita l’Associazione delle holding finanziarie, delle società finanziarie e di
partecipazione denominata Assoholding come libera associazione, apartitica e
apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del titolo I Capo III, articoli 36 e seguenti del Codice civile, nonché dal presente
Statuto.
L’Associazione ha sede in Milano, Piazza del Duomo n. 20, e sede secondaria in
Roma, Via San Marino n. 12.
L’Associazione ha come finalità istituzionali quelle di assistere le Holding
finanziarie e le altre società finanziarie nell’applicazione, nell’analisi e
nell’interpretazione delle norme di diritto bancario, fiscale e societario.
L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, intende
promuovere tutte le attività necessarie e in particolare:
– promuovere e pubblicare studi, indagini su questioni economiche. tributarie e
giuridiche interessanti le attività istituzionali
– organizzare convegni, conferenze e dibattiti per la formazione di orientamenti e
per l’informazione delle società associate
– collaborare con altri enti ed associazioni di categoria, aventi finalità analoghe
– provvedere, con pubblicazioni periodiche, alla divulgazione dell’attività istituzionale.
– svolgere ogni altra attività connessa con le finalità istituzionali, quale seminari,
convegni, incontri di studio
L’Associazione è aperta a tutte le holding finanziarie e a tutte le società di
partecipazione che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividono lo spirito e gli ideali, nonché agli altri intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del Dlgs 385/93.
Associati onorari: società, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera
determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale o economico alla
costituzione e allo sviluppo dell’associazione.
L’ammissione degli Associati ordinari e la nomina degli associati onorari sono
deliberate dal Consiglio direttivo.
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad
assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della
quota.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge i membri del Consiglio direttivo e del collegio dei Revisori dei conti
– approva il bilancio consuntivo e preventivo
-approva i regolamenti interni
– ha competenza generale su ogni questione che riguardi l’attività associativa,
salvo quanto e’ espressamente riservato dal presente Statuto alla competenza degli
altri organi associativi
Il Consiglio direttivo provvede alla nomina, tra i propri componenti, del
Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale.
Il Consiglio direttivo e’ l’organo esecutivo dell’Associazione, sovrintende
all’attività dell’associazione e provvede a quanto occorre per il raggiungimento
delle finalità istituzionali. Esso riferisce all’Assemblea sull’attività
dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Presidente dura in carica tre anni ed e’ il legale rappresentante dell’associazione
a tutti gli effetti.
Il Vicepresidente fa le veci del Presidente per tutte le sue attribuzioni in caso di
impedimento o assenza di quest’ultimo.
Il Segretario generale e’ il responsabile dell’attività amministrativa
dell’associazione, provvede all’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e
ne coordina l’attività.
Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea
al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la
regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da
allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. 11 patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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