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ASSOHOLDING FAQ

Frequently Asked Questions

con riferimento al Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020

L’art. 106 comma 3 del D.L. n. 18/2020 ha previsto per le S.r.l. la possibilità che i soci esprimano il proprio voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto e ciò in deroga a tutte le eventuali limitazioni in tal senso contenute nello statuto o nel Codice Civile. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto sono da considerarsi per le sole S.r.l. una modalità ulteriore rispetto alle regole generali dettate dal Decreto Legge per le società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, Banche Popolari e Banche di Credito Cooperativo che prevedono, appunto, lo svolgimento delle assemblee in modalità telematica.
Per le assemblee che necessitano la presenza del Notaio valgono le stesse regole dettate dall’art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e pertanto questi può parteciparvi in collegamento telematico. Il verbale, inoltre, come spesso già accade, può essere redatto dal notaio che ha partecipato all’assemblea in un momento successivo. Non è necessario, infatti, che si proceda contestualmente alla stesura del verbale la cui redazione può essere differita ad un momento successivo rispetto al giorno in cui si è tenuta l’assemblea.
Le Società con azioni quotate, anche in deroga alle previsioni statutarie, possono far ricorso alla figura del “rappresentante designato” ai sensi dell’art. 135- undecies del TUF. È altresì ammessa possibilità di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea sia svolto esclusivamente dal rappresentante designato. A tal fine, possono essere conferite allo stesso deleghe o sub deleghe ai sensi dell’art. 135 novies ed in deroga all’art 135 – undecies, comma 4, del TUF e, quindi, derogando all’obbligo di utilizzare il modulo dell’Allegato 5 del Regolamento Emittenti della Consob. Il rappresentante designato, pertanto, potrà raccogliere le deleghe anche attraverso il meccanismo di delega e di sub- delega ordinari. Questa facoltà è tesa ad agevolare la partecipazione in assemblea da parte dei soggetti che normalmente fanno ricorso ad un rappresentante che a sua volta, così facendo, potrà fare ricorso ad un rappresentante designato.
Con riferimento al voto a distanza ed alla partecipazione in assemblea con i mezzi di telecomunicazione nelle società quotate, oltre alle disposizioni dettate in generale dal secondo comma dell’art. 106 del Decreto Legge, occorre far riferimento alla disciplina dettata dal capo III, Titolo IV, relativo alle modalità di esercizio di voto di cui al Regolamento Emittenti della Consob. A norma del Decreto Legge, infatti, le società di capitali mediante l’avviso di convocazione possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni di legge o statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi telecomunicazione. Le società quotate restano altresì assoggettate alle disposizioni dettate dalla Consob a norma degli artt. da 140 a 143 del Regolamento Emittenti. In particolare, il voto per corrispondenza è esercitato secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione.