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NOTA DEL 6 DICEMBRE 2018

  1. L’articolo del Prof. gaetano De Vito inerente la riduzione da 30 a 20 milioni dell’importo degli investimenti che consentono alla possibilità di accedere agli interpelli agevolati e alla cooperative compliance
  2. Risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli
  3. La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate circa le istruzioni agli operatori finanziari per la cancellazione dall’archivio dei rapporti finanziari dei dati contabili per decadenza dei termini accertamento.

Ridotto a 20 milioni l’investimento “virtuoso”

di Gaetano De Vito

La soglia degli investimenti per i quali è previsto un percorso preferenziale volto ad ottenere dal fisco risposte a operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale, è stata ridotta da 30 a 20 milioni. Introdotta nel corso dell’esame al Senato del dl 119/2018 in materia fiscale questa riduzione allarga la platea dei soggetti potenzialmente interessati all’utilizzo di questo particolare tipo di interpello. Tutto parte dal Dlgs 147/2015 che risponde alla finalità di dare certezza, alle imprese italiane o estere che intendono effettuare rilevanti investimenti in Italia, sui profili fiscali del piano di investimenti e delle operazioni societarie pianificate per metterlo in atto. L’ammontare dell’investimento, di almeno 20 milioni dopo la modifica, deve emergere da un business plan in cui sono descritte le caratteristiche e l’ammontare dell’investimento, che può essere effettuato anche tramite indebitamento.

Per piano di investimento si intende un progetto da attuare nel territorio dello Stato avente carattere duraturo, anche sotto la forma di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente anche attraverso la partecipazione al patrimonio dell’impresa tramite holding. Pertanto rientrano nell’ambito applicativo, sia i progetti diretti alla realizzazione di una nuova iniziativa economica, avente carattere duraturo, come tali comportanti l’immissione di nuova liquidità, sia tutte le operazioni che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa.

La norma prevede inoltre che da questo percorso emerga un incremento occupazionale, anche a cascata verso società satelliti. Tuttavia ancora non è ben chiaro se ci si riferisca esclusivamente a dipendenti e non anche a professionisti o altri soggetti prestatori d’opera. In definitiva il vantaggio dei contribuenti che intendono ricorrere a questo istituto possono ottenere il via libera, anche tramite silenzio assenso, sul trattamento delle eventuali operazioni straordinarie, volte a realizzare l’investimento, compresa la valutazione preventiva dell’assenza di abuso del diritto. Ma l’utilizzo di questo tipo di interpello apre anche l’accesso, a discrezione dell’istante, all’istituto dell’adempimento collaborativo, più conosciuto come “cooperative compliance”, e ciò a prescindere dal volume d’affari del contribuente istante, oggi non inferire a 10 miliardi di euro.  Tuttavia su questo aspetto si attende un chiarimento per poter riservare la “cooperative” anche alle imprese che pur investendo l’importo di almeno 20 milioni non abbiano da presentare alcuna istanza di interpello ma solo un business plan che confermi il piano di investimento. L’istituto, che si pone l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione e contribuente, mira ad un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti ed è perseguito tramite l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l’anticipazione del controllo, finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. In definitiva il regime di adempimento collaborativo introduce innovazione nel rapporto tributario, prevedendo nuove modalità di interlocuzione costante e preventiva con l’Agenzia delle entrate. Ma le condizioni per accedere oggi limitate alle pochissime imprese che realizzano un volume di affari non inferiore a dieci miliardi di euro, prescinde da questo volume d’affari solo per le imprese che lo richiedano dopo aver dato esecuzione a questa istanza di interpello agevolato, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

Risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli

 Risposta n. 94 del 05/12/2018

Questo chiarimento conferma la possibilità di superare il cosiddetto test di validità ai fini del riporto delle perdite e degli interessi in sede di fusione, anche in assenza di proventi qualora si tratti di una holding che non ha distribuito gli utili delle partecipate. Non influisce inoltre la circostanza in cui siano assenti i costi del personale tenuto conto che le holding non gestiscono direttamente il  personale dipendente delle partecipate.

Link di accesso
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 172 comma 7 TUIR - Deduzione di interessi passivi maturati dalla holding - pdf

Risposta n. 95 del 05/12/2018
Questo chiarimento che  riguarda la fusione tra due banche valuta ai fini del riporto delle perdite ed eccedenze ACE ed è apprezzabile in quanto non “sterilizza i finanziamenti erogati alle controllate. In definitiva l’Agenzia è entrata nel merito della tipicità dell’attività bancaria. Questa interpretazione potrà, a tal fine essere richiamata a fronte di futuri interpelli da parte di holding che procedono a fusioni avuto riguardo alla attività finanziaria svolta.

Link di accesso
Articolo 11, comma 1, lett. b), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Agevolazione ACE - disapplicazione art. 10 D.M. 14 marzo 2012 - pdf

Risposta n. 91 del 04/12/2018
Questo chiarimento evidenzia che non è elusiva la scissione asimmetrica attuata per la ripartizione del patrimonio immobiliare appartenente a due gruppi familiari.

Valutazione anti-abuso scissione parziale asimmetrica di società semplice. Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf

Archivio dei Rapporti finanziari – Cancellazione dei dati contabili per decadenza dei termini di accertamento. Istruzioni agli operatori finanziari

Il provvedimento del 25 marzo 2013 ha definito le modalità e termini della comunicazione integrativa annuale all’Archivio dei rapporti finanziari, in attuazione dell’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In particolare, l’articolo 11, comma 3, prevede:

con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Stanti le modifiche intervenute con l’art. 1 commi da 130 a 133 della Legge di Stabilità 2016 che ha ampliato i termini massimi di decadenza, la prima annualità interessata è il 2011.

Pertanto, a partire dall’anno 2019 non sono più dovuti i dati contabili relativi a più di 7 annualità anteriori.

Ciò premesso, al fine di garantire il rispetto del disposto normativo, l’Agenzia ha pianificato l’adeguamento dei controlli in fase di acquisizione delle informazioni e conseguente aggiornamento dei codici di scarto forniti in ricevuta.

Per tale controllo non è stata ritenuta opportuna l’introduzione di analogo controllo nel client SID che, pertanto, resta immutato.

Nello specifico, per le comunicazioni contenenti il saldo:

  • dal 1° febbraio 2019 non è più consentito l’ingresso dei dati contabili 2011;
  • a regime (dal 2020), dal 1° gennaio di ogni anno non è più consento l’ingresso dei dati contabili delle annualità precedenti i 7 anni;
  • l’errato inserimento di un’annualità decaduta determina lo scarto del singolo rapporto (non dell’intera fornitura), con evidenza in ricevuta SID degli identificativi scartati.

I conseguenti aggiornamenti dell’allegato 1 al provvedimento 27 giugno 2016, utili al miglioramento delle modalità di compilazione e di trasmissione delle informazioni, saranno a breve pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per gli interventi su indicati è data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito dell’agenzia dell’Allegato.

Al fine di garantire per tempo l’adeguamento dei processi di estrazione dei dati, in conformità all’applicazione delle regole suddette, Assoholding in qualità di Associazione di categoria, si impegna a raccogliere le eventuali richieste di chiarimenti di carattere generale di Voi Associati.

Restando disponibili per ogni chiarimento.

Si saluta cordialmente
Assoholding

 

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