Il documento informativo di Assoholding circa le maggiori novità in tema di bilancio introdotte dal Decreto Liquidità
Con il D.l. 18/2020 c.d. “Cura Italia” ed il D.l. 23/2020 c.d. “Decreto Liquidità” il Legislatore ha voluto derogare e snellire alcuni adempimenti ed obblighi al fine di agevolare le imprese in questo momento di emergenza. Le maggiori novità in tema di bilancio sono contenute all’interno del Decreto Liquidità.
La serie di norme cui si fa riferimento è tesa ad evitare che le imprese che godevano di buona salute prima dell’emergenza sanitaria siano costrette a ridurre il capitale sociale nell’anno successivo per far fronte alle attuali e solo temporanee esigenze finanziarie. In tale ottica, l’art. 6 D.l. 23/2020 consente la deroga all’art. 2446, commi secondo e terzo del codice civile che disciplinano, appunto, l’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite.
Nello specifico la nuova norma sancisce la disapplicazione dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 delle norme del codice civile in tema di perdite di oltre un terzo del capitale, o anche al di sotto del minimo legale. È consentito, altresì, di derogare all’art. 2447 c.c. e, pertanto, nel caso in cui la perdita del capitale comporti la riduzione dello stesso al di sotto del limite legale, l’assemblea non è obbligata a deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minino legale o, alternativamente, la trasformazione della società.
In pratica, quindi, se il bilancio 2019 dovesse presentare perdite per oltre un terzo del capitale sociale, allora l’assemblea per l’approvazione potrà considerare il 2020 come anno di grazia senza ricorrere alla ricapitalizzazione.
Qualora poi anche il bilancio 2020 dovesse chiudersi con perdite per oltre un terzo del capitale sociale, o portare il capitale sotto il limite legale, l’assemblea nel 2021 non sarà tenuta a una riduzione del capitale sociale poiché l’art. 6 consente di considerare il 2021 come un secondo eccezionale anno di grazia. Va precisato che tale deroga non si estende all’analisi della consistenza patrimoniale della società. Infatti, qualora si presentassero perdite in corso di esercizio, l’amministratore sarà comunque tenuto a convocare l’assemblea per spiegare le cause della situazione di crisi.
Per le società cooperative è prevista inoltre sempre al citato art. 6 una deroga all’art. 2545 duodecies del codice civile e quindi non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale sociale e di conseguenza non scatterà l’obbligo dell’immediata convocazione dell’assemblea che avrebbe dovuto deliberare per la ricapitalizzazione ovvero per la messa in liquidazione della società cooperativa. Resta fermo in ogni caso l’obbligo degli amministratori di convocare comunque l’assemblea dei soci e di presentare loro una situazione patrimoniale aggiornata corredata dalla relazione dell’organo di controllo, ove nominato, e nel frattempo continuare a gestire l’impresa seguendo il criterio della continuità aziendale.
Il decreto liquidità produce effetti sui bilanci di esercizio anche all’art. 7 che ne consente la redazione in continuità (c.d. Going concern) anche se tale presupposto sussistesse solo prima dell’emergenza e nell’ultimo bilancio approvato. Il Legislatore qui pone una distinzione tra le società che ancor prima dell’emergenza sanitaria registravano delle perdite rispetto a quelle che alla data del 23 febbraio presentavano invece un andamento sano, escludendo le imprese che si trovavano in uno stato di perdita di continuità già nel 2019.
Così facendo il bilancio del 2020 sarà strettamente collegato al bilancio del 2019 (a condizione che quest’ultimo sia stato chiuso prima del 23 febbraio 2020), e cioè, se il bilancio 2019 è stato redatto secondo il principio della continuità aziendale, anche il bilancio 2020 può essere redatto secondo tale principio e ciò nonostante il caso in cui in quest’ultimo anno non si siano verificate le condizioni “per andare avanti” a causa dell’emergenza COVID 19.
Per redigere i bilanci 2020 in base al principio generale della continuità, si deve dimostrare l’esistenza, alla data del 23 febbraio 2020, di tale situazione. Risulterà dunque di particolare importanza l’informativa contenuta nella nota integrativa al bilancio 2019, che dovrà rappresentare dettagliatamente l’esistenza del presupposto della continuità alla data, appunto, del 23 febbraio. Il Legislatore precisa inoltre che ciò non dispensa gli amministratori dal verificare che tale continuità aziendale sussista realmente anche nel corso del 2020.
Infine si tiene nota dell’art. 106 del D.l. 18/2020 in cui si sposta il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale facoltà si applica anche alle imprese che non hanno previsto in statuto la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. Si precisa tuttavia che il termine per il deposito del bilancio resta entro i 30 giorni dalla sua approvazione.