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Le holding aventi prevalenza finanziaria o con oggetto esclusivo finanziario rientrano tra le istituzioni tenute a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate in base alla normativa internazionale FATCA e CRS-DAC2.
La normativa FATCA ha ad oggetto i rapporti finanziari accesi in Italia da parte dei soggetti residenti negli Stati Uniti o cittadini statunitensi e si basa su un accordo bilaterale sottoscritto dal Governo italiano e l’amministrazione fiscale USA.
Accanto alla predetta normativa è stata introdotta in Italia, dal 2015, la comunicazione dei rapporti finanziari dei soggetti non residenti CRS e DAC2, basata su regole analoghe al FATCA.
L’analisi dei rapporti rilevanti richiede da parte dell’operatore lo svolgimento con cadenza annuale della due diligence, al fine di inviare, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni, rilevanti da trasmettere esclusivamente mediante la piattaforma SID, alla quale l’ente deve previamente accreditarsi. È richiesta, inoltre la comunicazione della casella di posta elettronica certificata al Registro elettronico degli indirizzi, sezione FATCA/CRS attraverso il canale Entratel/Fisconline.
Tra i rapporti rilevanti che ordinariamente inviano le holding vi sono:
I principali dati da trasmettere sono:
I tipi di comunicazioni ammessi ai fini CRS, secondo quanto disposto dalle Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate da parte delle Istituzioni Finanziarie Italiane tenute alla Comunicazione (IFItaC), sono:
1) Comunicazione di nuovi dati
2) Comunicazione sostitutiva di nuovi dati (da utilizzare solamente nelle comunicazioni effettuate entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione annuale).
3) Comunicazione di assenza di dati da comunicare – c.d. nihil report (da utilizzare solamente nelle comunicazioni effettuate entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto per la comunicazione annuale).
4) Comunicazione correttiva/annullamento di dati già inviati, in cui saranno indicati i singoli elementi correggibili da correggere/annullare (da utilizzare solamente nelle comunicazioni effettuate oltre il trentesimo giorno dal termine previsto per la comunicazione annuale).
Dal 1° gennaio di ciascun anno, fino al trentesimo giorno successivo al termine previsto per l’invio all’Agenzia delle entrate delle informazioni relative all’anno solare precedente, alle IFItaC è consentito effettuare:
L’omissione, l’incompleta o la non corretta trasmissione dei dati è punita con una sanzione amministrativa fino a 21.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate non mette a disposizione il software per la composizione e la generazione del file da inviare all’anagrafe, pertanto è necessario avvalersi di un service esterno, attività che Assoholding svolge sin dall’introduzione dell’adempimento.
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