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Legge di Bilancio 2024: tutte le novità fiscali per le holding


Adempimenti, normativa, regimi fiscali e interpretazioni di prassi

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Webinar Legge di Bilancio 2024

Fast Focus Adempimenti delle holding

Di seguito tutte le risposte alle domande pervenute durante e dopo il webinar

Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, della Raccomandazione UE 361/2003, il calcolo della dimensione aziendale delle impresa richiedente, anche ai fini della rendicontazione CSRD, deve tenere conto anche dei dati delle relative imprese “associate” (così definite al comma 2, art. 3, paragrafo 2) in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione, e delle relative imprese “collegate” (così definite all’art. 3, paragrafo 3) in misura del 100%.
Ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2, della Raccomandazione UE 361/2003, il calcolo della dimensione aziendale delle impresa richiedente deve tenere conto anche dei dati delle relative imprese “associate” (comma 2, art. 3, paragrafo 2) in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione, e delle relative imprese “collegate” (art. 3, paragrafo 3) in misura del 100%.
L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 84, L. 213/2023. Dal punto di vista contabile, in caso di regolarizzazione del valore delle rimanenze tramite l’iscrizione di esistenze iniziali non contemplate precedentemente, si dovrà innanzitutto valutare se l’errore si configura come rilevante o non rilevante. Se si tratta di “errore non rilevante” così definito dal principio OIC 29, la scrittura in contropartita alla rilevazione delle rimanenza transiterà in Conto Economico come sopravvenienze attive non imponibili.
Le riserve iscritte a seguito della correzione di un errore “rilevante” (OIC 29), nell’ambito della regolarizzazione delle rimanenze in magazzino, risultano assimilabili a riserve di utili. L’eventuale distribuzione di tale riserva non comporterà, pertanto, una tassazione in capo alla società la quale assolve l’imposta sostitutiva ai sensi del comma 81, L.231/2023, tuttavia, comporterà in ogni caso la tassazione in capo al socio percettore secondo le modalità ordinarie.
Nel caso specifico, le somme richieste dall’INPS sono effettivamente dovute e andranno regolarmente versate dalla società quale soggetto obbligato, nonostante le false dichiarazioni del dipendente. La società, pertanto, sarà in ogni caso obbligata al versamento delle somme oggetto del recupero. Si precisa, inoltre, che l’INPS mette a disposizione il servizio di verifica del possesso del requisito di assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo al lavoratore

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