L’Agenzia delle entrate ha anticipato alle associazioni degli intermediari finanziari che a breve sarà pubblicato un nuovo provvedimento in materia di comunicazioni all’Archivio dei rapporti. Non appare secondario osservare che il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un colloquio istituzionale avviato dall’Agenzia già nel 2021, che ha visto Assoholding parte attiva negli incontri tenuti e anche attraverso la presentazione delle osservazioni scritte. L’intervento in parola ha la duplice finalità di consolidare da un lato le regole tecniche e i termini delle comunicazioni e, allo stesso tempo, di ampliare il patrimonio informativo dell’Agenzia alle nuove tipologie di asset introdotte nel mercato finanziario con riguardo, in particolare, alle criptovalute. Di seguito si illustrano sinteticamente le novità, che saranno operative a partire dal 1° gennaio 2023.
Nuove scadenze per l’invio delle comunicazioni mensili e annuali. Consolidamento delle informazioni
Il termine ordinario per la comunicazione annuale dei saldi viene fissato alla fine del mese di febbraio (ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio), in luogo del 15 febbraio. A fronte di un ampliamento di qualche giorno del termine di invio dei saldi viene, tuttavia, anticipato il momento di consolidamento dei dati contabili, stabilito al 30 aprile e non più 90 giorni dal 15 febbraio (circa il 15 maggio). Al riguardo, l’Agenzia ha illustrato in occasione di alcuni incontri che tale momento rappresenta il cut-off entro il quale vengono elaborate le informazioni dei saldi presenti in Archivio e rese prima facie disponibili agli enti e autorità che sono fruitori della banca dati (Inps per l’ISEE, procure, Gdf, ecc.). Il rispetto di tale termine da parte degli operatori risulta, quindi, essenziale, in un’ottica di collaborazione per garantire la correttezza delle informazioni inviate dagli operatori finanziari e, successivamente messe a disposizione dall’Agenzia.
Anche la scadenza delle comunicazioni mensili viene ritoccata, attraverso la previsione di un termine “mobile”, individuato nell’ultimo giorno non lavorativo del mese successivo. Viene specificato, inoltre, che il sabato è considerato giorno non lavorativo e come tale non utile ai fini del rispetto della scadenza: in sostanza, qualora l’ultimo giorno del mese cada di sabato o un giorno festivo gli operatori dovranno comunicare le informazioni entro il giorno precedente non festivo (ad esempio il venerdì precedente, sempre che non sia a sua volta un giorno festivo). Tale regola va intesa esclusivamente come una scadenza tecnica e come tale da non poter essere posta a base, se inosservata, a sanzioni per tardività: non potrà quindi dar luogo a sanzione per tardività un invio effettuato l’ultimo giorno del mese, sebbene festivo. Tale disposizione appare, inoltre, singolare nella sua applicazione, nella misura in cui afferma una regola opposta a quanto previsto per legge in tema di scadenze fiscali, vale a dire lo slittamento al primo giorno non festivo successivo per tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza originariamente cadente di sabato, domenica o altro giorno festivo.
Servizi di pagamento e criptovalute
La parte più innovativa del provvedimento riguarda l’introduzione codifica del rapporto codice 97 “servizi di pagamento” e 96 contratti di convenzionamento (prima indicati con il codice 99, codice residuale). Tale novità impatta principalmente sui prestatori di servizi di pagamento, compresi i trasferimenti in criptovalute, metalli preziosi e asset finanziari. In particolare, il riferimento alla criptovaluta, ora indicata a pieno titolo tra le valute da indicare sembrerebbe avere una porta generale, applicabile quindi anche agli altri operatori finanziari già obbligati alle comunicazioni all’Archivio, il cui novero non risulta ampliato dal provvedimento.
Carte di debito e credito
Il provvedimento prevede un maggiore dettaglio rispetto all’originario codice 15 ora destinato ad accogliere esclusivamente i rapporti carte di debito/credito estinti entro il 31/12/2022: le nuove codifiche in vigore dal 2023 si applicheranno, pertanto per i rapporti accesi dopo tale data. Resta, invece confermato il codice rapporto 01 (conto corrente) per le carte IBAN o anche dette carte conto, data la loro assimilazione funzionale ai conti correnti.
L’impatto per le holding
Il nuovo sistema che sarà approntato a partire dal 2023, oltre a quanto visto con riguardo alle nuove scadenze, impatterà sulle holding con investimenti in asset finanziari rappresentati da criptovalute. Tale novità potrà riguardare, quindi, quelle forme di investimento in asset finanziari virtuali, anche di creazione futura, assimilabili a strumenti partecipativi, fermo restando la regola – che è strettamente connessa alla natura delle holding -, della rilevanza ai fini della comunicazione della loro iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Va osservato, al riguardo, che la generica definizione di criptovaluta individuata dal provvedimento potrebbe essere meglio specificata attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. qq. del D.lgs. n. 231/2007, che descrive le criptovalute come una “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Un allineamento tra le due normative antiriciclaggio e fiscale consentirebbe di fornire da un lato, un dato normativo certo all’operatore finanziario sotto il profilo dell’ambito delle informazioni rilevanti da comunicare all’Archivio, dall’altro un riferimento sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti tenuti. Sarebbe, pertanto, auspicabile, un chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia, tenuto conto, altresì che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale rientrano secondo la normativa antiriciclaggio nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 231/2007 e che tali operatori dovranno iscriversi presso un registro tenuto dall’OAM, secondo un Decreto del MEF, allo stato non ancora emanato.In conclusione, non appare certo che, tenuto conto della qualifica di operatori non finanziari, i prestatori di servizi e i gestori di portafogli digitali possano rientrare tra i soggetti obbligati all’Archivio per effetto della norma di cui all’art 7 del d.P.R. n. 605/1973 che fa riferimento espressamente “a ogni altro operatore finanziario”.
L’impatto per le holding
Il nuovo sistema che sarà approntato a partire dal 2023, oltre a quanto visto con riguardo alle nuove scadenze, impatterà sulle holding con investimenti in asset finanziari rappresentati da criptovalute. Tale novità potrà riguardare, quindi, quelle forme di investimento in asset finanziari virtuali, anche di creazione futura, assimilabili a strumenti partecipativi, fermo restando la regola – che è strettamente connessa alla natura delle holding -, della rilevanza ai fini della comunicazione della loro iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie. Va osservato, al riguardo, che la generica definizione di criptovaluta individuata dal provvedimento potrebbe essere meglio specificata attraverso il richiamo all’art. 1, comma 2, lett. qq. del D.lgs. n. 231/2007, che descrive le criptovalute come una “rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Un allineamento tra le due normative antiriciclaggio e fiscale consentirebbe di fornire da un lato, un dato normativo certo all’operatore finanziario sotto il profilo dell’ambito delle informazioni rilevanti da comunicare all’Archivio, dall’altro un riferimento sotto il profilo dell’individuazione dei soggetti tenuti. Sarebbe, pertanto, auspicabile, un chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia, tenuto conto, altresì che i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale rientrano secondo la normativa antiriciclaggio nella categoria degli altri operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, del Decreto legislativo n. 231/2007, censibili a seguito dell’istituzione, con Decreto MEF del 12 gennaio 2022, della sezione speciale del registro tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), operativo dal 16 maggio 2022. In conclusione, non appare certo che, tenuto conto della qualifica di operatori non finanziari, i prestatori di servizi e i gestori di portafogli digitali possano rientrare tra i soggetti obbligati all’Archivio per effetto della norma di cui all’art 7 del d.P.R. n. 605/1973 che fa riferimento espressamente “a ogni altro operatore finanziario”.