A partire dal 1 gennaio, è entrato in vigore il rinnovato Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (PMI), in base al cosiddetto Decreto Legislativo Anticipi (DL Anticipi). Le nuove disposizioni, valide per dodici mesi, reintroducono alcune misure precedenti alla pandemia, ma confermano anche innovazioni introdotte durante il periodo del COVID-19.
Una delle principali novità è l'aumento dell'importo massimo garantito per singola impresa, fissato ora a 5 milioni di euro. Inoltre, l'ammissibilità è estesa alle small mid cap (imprese con un numero di addetti tra 250 e 499 unità), agli enti del terzo settore e agli enti religiosi. Da sottolineare la gratuità delle garanzie per le microimprese.
Un aspetto da tenere in considerazione riguarda le commissioni, che subiscono alcune modifiche. Di seguito, verranno esaminate le principali novità.
Novità per Enti del Terzo Settore (ETS): Accesso al Fondo di Garanzia PMI 2024
Per quanto riguarda gli enti del terzo settore, è previsto l'accesso alla garanzia del Fondo anche per i soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (articolo 45, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e al Repertorio Economico Amministrativo (REA) presso il Registro delle Imprese. Questa opportunità è legata ad operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro, senza l'applicazione del modello di valutazione.
È possibile derogare al parametro dell'iscrizione al REA mediante la creazione di una sezione speciale da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, includendo come soggetti ammissibili anche gli enti religiosi. La sezione speciale potrà essere finanziata anche attraverso liberi versamenti di fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, con la possibilità di concedere garanzie fino al 5% della dotazione finanziaria annua del Fondo.
Commissioni del Fondo di Garanzia PMI 2024: cambiamenti significativi