Egregi Signori,
Assoholding, nell’accogliere con piacere l’opportunità di confronto dell’Autorità, con tale documento espone le proprie osservazioni circa la consultazione pubblica in oggetto. Assoholding è l’associazione di categoria delle holding di partecipazione e ha come scopo principale quello di rappresentare gli interessi delle holding presso le istituzioni, di svolgere attività di informazione e ricerca sulla normativa di riferimento, sia primaria che secondaria, e di fornire le direttive interpretative sulla legislazione tributaria, affinché sia assicurata la corretta applicazione delle norme da parte degli Associati.
L’Associazione, ringraziando l’Autorità per l’invito, trasmette di seguito le osservazioni – riportate secondo l’ordine di trattazione adottato dalla bozza di circolare – che si permette di sottoporre alla Vostra valutazione:
1. Tematica: Trattamento della riserva di rivalutazione in caso di operazioni straordinarie
Parte I.
Nella bozza di circolare, precisamente al quesito di cui al punto 3.1. (pag. 17), l’Agenzia chiarisce che, in caso di scissione, le riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta non posso rientrare tra quelle di cui all’art. 172, co. 5, del TUIR, ovvero “tassabili solo in caso distribuzione”.
Tale regola, inoltre, troverebbe applicazione anche in caso di fusione, quando il relativo avanzo di fusione non possa assorbire la riserva di rivalutazione dell’incorporata perché incapiente.
In base a una tale impostazione, la società incorporante o beneficiaria dovrà ricostituire la riserva in sospensione utilizzando, in caso di incapienza dell’avanzo, le riserve disponibili e il capitale sociale.
libero, mentre l’eventuale ulteriore eccedenza andrà a formare reddito e dunque sarà tassata in capo all’incorporante o alla beneficiaria. A detta della Scrivente, una tale interpretazione – come affermato anche da autorevole dottrina nelle pubblicazioni dei giorni scorsi – oltre ad avere effetti completamente avversi per numerosi progetti
di fusione in cui è previsto il ricorso al debito, non incontrerebbe neanche la volontà del Legislatore, posto che il citato art. 172, co. 5, riprende – in modo quasi immutato – quanto stabilito dall’art. 123, co. 4 del Testo Unico del 1986, la cui relazione illustrativa precisava espressamente che le riserve di rivalutazione rientrano tra quelle tassabili solo in caso di distribuzione.
Coerentemente con ciò, anche la risoluzione 1/E del 2001 della stessa Agenzia delle Entrate confermava non solo che i saldi attivi di rivalutazione rientrano tra quelli tassabili solo in caso di distribuzione ma anche che, in caso di disavanzo da annullamento o disavanzo incapiente, tale fattispecie non si applica o si applica parzialmente, in quanto le preesistenti riserve non sono più distribuibili, essendo annullate in modo totale o parziale.
In definitiva, dunque, sarebbe auspicabile un chiarimento rispetto a questo cambio di orientamento da parte dell’Autorità fiscale.
2. Tematica: Riserve vincolate per accedere al riallineamento e loro eventuale affrancamento o distribuzione
Parte I.
La Scrivente rappresenta un’incongruenza nelle risposte fornite ai quesiti di cui ai punti 3.3. (pag.23) e 4.8. (pag. 37) della bozza di circolare. In particolare, nella risposta al primo quesito – il quale analizza l’ipotesi di affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta vincolate a seguito del riallineamento dei maggiori valori – si afferma come “il pagamento dell’imposta sostitutiva (da affrancamento) corrisponderà al ripristino
della situazione originaria del patrimonio della stessa società, vale a dire all’assenza di vincoli sulle riserve. Per effetto dell’affrancamento […] delle riserve in sospensione d’imposta, la parte affrancata delle stesse riacquista la natura originaria di riserve di utili o di capitale, ossia, quella che aveva al momento dell’apposizione del vincolo fiscale derivante dal riallineamento”, mentre nella risposta al secondo quesito – che invece analizza l’ipotesi di distribuzione delle riserve in assenza di affrancamento – si precisa che “l’eventuale saldo attivo di rivalutazione distribuito ai soci […] costituisce utile nei confronti dei soci percipienti, in capo ai quali sconterà il regime fiscale
ordinario proprio dei dividendi societari”.
In questo modo, quindi, dalle risposte presentate si evince come le riserve vincolate mantengano la loro originaria natura solo nelle ipotesi di affrancamento (punto 3.3.), in quanto, viceversa, se non affrancate, sono considerate riserve di utili (punto 4.8.).
A parere della Scrivente, la soluzione proposta sembrerebbe incoerente poiché le riserve vincolate in occasione del riallineamento dovrebbero, in ogni caso, mantenere la loro originaria natura, in quanto, sia sul piano economico che su quello giuridico, non rappresentano incrementi patrimoniali. Infatti, a differenza di quanto accade per le riserve di rivalutazione, le quali sono considerate formate con utili, a prescindere dall’affrancamento, poiché si tratta di riserve “nuove”, ovvero di riserve create.
Per effetto della rivalutazione, le riserve di utili o di capitali vincolate a seguito del riallineamento sono riserve “vecchie”, ovvero già costituite, la cui tassazione in capo ai soci dovrebbe dipendere dall’inquadramento giuridico ed economico delle stesse.
3. Tematica: Riallineamento dell’avviamento attribuibile a diverse CGU, iscritto in bilancio a seguito di un’operazione di riorganizzazione.
Parte I.
La risposta al quesito di cui al punto 4.14. (pag. 50) ripropone quanto già indicato nella risposta ad interpello n. 476 del 12 luglio 2021: in presenza di avviamenti plurimi non è possibile decidere di riallinearne solo alcuni, in quanto l’avviamento è considerato un unicum.
Sul tema la Scrivente evidenzia come tale interpretazione contrasti quanto indicato precedentemente dalla stessa Agenzia delle Entrate. La circolare Assonime n. 30 del 23 novembre 2020, infatti, riferisce di un interpello inedito in cui, con riferimento al tema della rimodulazione degli ammortamenti, l’Agenzia è giunta ad una conclusione opposta.
Più nel dettaglio, l’Istante poneva un quesito riguardante il caso in cui, in presenza di una pluralità di avviamenti o di attività immateriali, il regime della rimodulazione degli ammortamenti dovesse essere applicato avuto riguardo all’insieme delle Deferred Tax Asset (DTA) relative a tali attività oppure in via analitica per singoli asset.
La soluzione interpretativa fornita dall’Agenzia delle Entrate è stata quella di applicare il regime in esame in modo analitico, ovvero prendendo in considerazione le DTA e i reversal relativi a ciascun asset, ovvero in modo analitico e non come un unicum.
La Scrivente, pertanto, richiede un chiarimento sul tema, alla luce delle diverse interpretazioni fornite e sopra richiamate.
4. Tematica: Tutela giuridica dei beni immateriali.
Parte I.
Tenuto conto dell’importanza della nozione di “tutela giuridica” ai fini della rivalutazione dei beni immateriali, la Scrivente riterrebbe opportuno inserire una specifica circa la sussistenza di tale tutela.
Questa, infatti, se agevolmente individuabile per asset immateriali quali marchi e brevetti – in presenza, ad esempio, di registrazione presso gli Uffici di competenza, di accordi tra privati oppure, con riferimento ai marchi, anche di un diritto di “preuso” vantato che ne sancisce la tutela ai sensi dell’articolo 2571 del Codice Civile – risulta di più difficile identificazione per asset immateriali come il know-how. Proprio su tale tipologia di attività, l’Associazione, ai fini dell’analisi circa la sussistenza della tutela giuridica, richiede di prendere come riferimento quanto disciplinato dagli artt.
98 e 99 del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), tenuto conto che l’articolo 2 del D.M. 2001, attuativo della legge n. 342 del 2000, richiamata, al comma 7, dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, faccia esplicito riferimento – ai fini della verifica della tutela giuridica – alle “vigenti disposizioni in materia”.
In particolare, poi, circa la tutela giuridica dei diritti immateriali individuati al quesito di cui al punto 2.2. (pag. 11), sarebbe utile precisare che la vigenza delle disposizioni in materia debba essere osservata avuto riguardo alla validità del relativo contratto alla data di chiusura del bilancio in cui è effettuata la rivalutazione.
5. Tematica: Diritti immateriali acquisiti a titolo gratuito.
Parte I.
La Scrivente rileva come, in tema di rivalutazione dei diritti immateriali ottenuti gratuitamente, la risposta fornita al quesito di cui al punto 2.2. (pag. 11) sia in contrasto con quanto indicato al punto 2.3. (pag. 12).
6. Tematica: Società holding che affitta immobili alle controllate per lo svolgimento di attività nel settore alberghiero.
Parte II.
Nell’ambito della rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale, l’Associazione evidenzia come la risposta fornita al quesito di cui al punto 1.1. (pag. 53) sembrerebbe essere in contrasto sia con il tenore letterale della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 5-bis, co. 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, la quale ha stabilito che “[…] l’articolo 6-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale […]”, sia con la volontà del Legislatore di agevolare il settore alberghiero.
Nel caso in esame, infatti, la volontà del Legislatore di consentire la rivalutazione gratuita anche per i contratti di locazione di unità alberghiere posti in essere da soggetti che non esercitano un’attività alberghiera è riscontrabile dal fatto che la sopracitata norma di interpretazione autentica estende l’agevolazione ai contratti di locazione, quindi non solo al caso in cui l’immobile faccia parte di un’azienda affittata ma anche agli ordinari casi di locazione di immobile alberghiero posti in essere,
ad esempio, da una holding di partecipazione (che potrebbe svolgere una mera attività immobiliare) e da una sua controllata.
* * *
Auspicando di aver fornito elementi utili e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
approfondimento, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Prof. Dott. Gaetano De Vito