Egregi Signori,
Assoholding, nell’accogliere con piacere l’opportunità di confronto dell’Autorità, con tale documento espone le proprie osservazioni circa la consultazione pubblica in oggetto.
Assoholding è l’associazione di categoria delle holding di partecipazione e ha come scopo principale quello di rappresentare gli interessi di queste ultime presso le istituzioni, di svolgere attività di informazione e ricerca sulla normativa di riferimento, sia primaria che secondaria, e di fornire le direttive interpretative sulla legislazione tributaria, affinché sia assicurata la corretta applicazione delle norme da parte degli Associati.
L’Associazione, ringraziando l’Autorità per l’invito, trasmette di seguito le osservazioni – riportate secondo l’ordine di trattazione adottato dalla bozza di circolare – che si permette di sottoporre alla Vostra valutazione:
1. Tematica: POSSIBILE SOVRAPPOSIZIONE DEI DIVERSI REGIMI PATENT BOX.
Paragrafi della Circolare: 3.2 – Entrata in vigore e regime transitorio.
Osservazione: La Scrivente riterrebbe opportuno esplicitare la mancanza di sovrapposizione del nuovo regime Patent box con il regime agevolativo previsto dagli artt. 40 e 41 del precedente regime Patent box.
Contributo: Il regime agevolativo di cui al precedente regime Patent box prevedeva anche l’esclusione dal reddito d’impresa delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immaterialiagevolabili (art. 1, co. 40 e 41, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni), a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione fosse reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, in attività di ricerca finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento di altri beni immateriali. In questo modo, il legislatore ha fornito ai contribuenti la possibilità di autodeterminare ed autoliquidare l’agevolazione Patent box, consistente, al rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, in una “detassazione” integrale della plusvalenza da cessione conseguita, slegata, dunque, dall’esercizio di un’opzione di durata quinquennale.
Per tale motivo, Assoholding riterrebbe opportuno un chiarimento circa l’assenza di sovrapposizione tra il regime agevolativo del nuovo Patent box e quello già previsto in tema di plusvalenza da cessione di beni immateriali. In altri termini, fermo restando la sussistenza delle condizioni normativamente previste, nonché la correttezza degli adempimenti dichiarativi, i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per il precedente regime Patent box, a seguito della cessione di un bene immateriale agevolabile, potrebbero optare per il nuovo regime Patent box senza la necessità di
presentare una comunicazione di rinuncia, in quanto i due regimi evidenziati non sarebbero sovrapponibili.
Finalità: Chiarire il passaggio tra i diversi regimi Patent box.
2. Tematica: ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO.
Paragrafi della Circolare: 4.2 – Attività rilevanti.
Osservazione: La Scrivente riterrebbe utile chiarire il rapporto esistente tra il godimento dell’agevolazione del nuovo Patent box ed i criteri che le attività di ricerca e sviluppo devono rispettare per essere considerate rilevanti.
Contributo: nella bozza di circolare in consultazione, precisamente a pagina 28, terzo capoverso, è precisato che le definizioni delle attività rilevanti di cui al punto 3 del Provvedimento, il quale, a sua volta, richiama il D.M. 26.05.2020, si ispirano, sul piano tecnico, ai principi generali e ai criteri elaborati dal c.d. Manuale di Frascati dell’OCSE per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo e dal c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE per l’innovazione tecnologica (come indicato anche dall’art. 2, co. 1, del D.M. in esame). Per poter qualificare in modo ancora più
dettagliato le attività rilevanti ai fini del nuovo Patent box, pertanto, l’Associazione riterrebbe opportuno esplicitare se le spese sostenute in ricerca e sviluppo debbano rispettare, per la totalità delle stesse, i criteri di qualificazione previsti dai Manuali di Frascati e di Oslo.
Da quanto riportato nella bozza di circolare, infatti, sembrerebbe che le spese di ricerca e sviluppo rilevanti ai fini del nuovo Patent box possano essere rappresentate anche da alcune attività complementari che riguardano manutenzione, protezione e accrescimento, le quali non sono direttamente riconducibili con i suddetti Manuali. Allo stesso tempo, dovrebbe essere esplicitato che eventuali contestazioni circa le attività di ricerca e sviluppo riconducibili ai Manuali di Frascati e di Oslo non si ripercuotano sull’agevolazione del nuovo Patent box, seppur generatrici di conseguenze accertative circa gli utilizzi del credito d’imposta.
Finalità: Chiarimento in tema di attività di ricerca e sviluppo rilevanti.
3.Tematica: ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTA INTRA MUROS.
Paragrafi della Circolare: 4.2 – Attività rilevanti; 6.1 – Sezione A.
Osservazione: La Scrivente riterrebbe opportuno specificare il concetto di attività intra muros come già fatto in tema di attività di ricerca e sviluppo con la Circolare n. 5/E/2016, anche tenuto conto della predisposizione della relazione tecnica di cui alla Sezione A della “documentazione idonea”.
Contributo: L’assunzione ed il pieno controllo dei rischi da parte dell’investitore è riscontrabile anche tramite attività di ricerca e sviluppo svolta tramite personale in rapporto di collaborazione con lo stesso, compresi gli esercenti arti e professioni. Infatti, come specificato dalla Circolare n. 5/E/2016 su questo tema, rientra nella definizione di “personale altamente qualificato” anche il collaboratore che svolge la propria attività presso le strutture e sotto le direttive dell’imprenditore. Per tale motivo, Assoholding riterrebbe che tali collaboratori non dovrebbero rientrare tra i “soggetti terzi” tenuti alla predisposizione di una separata e distinta relazione tecnica di cui alla Sezione A della documentazione idonea.
Finalità: Chiarimento in tema di attività intra muros, anche ai fini della razionalizzazione dell’attività finalizzata alla predisposizione della relazione tecnica.
4.Tematica: COSTI PASS THROUGH.
Paragrafi della Circolare: 4.4 – Spese agevolabili.
Osservazione: La Scrivente riterrebbe opportuno specificare la rilevanza dei costi qualificabili come pass through ai fini del calcolo del beneficio Patent box (come già fatto tramite la risposta ad interpello n. 159/2023).
Contributo: Tra le spese agevolabili che rilevano ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110% rientrerebbero anche quelle qualificabili come pass through, ossia quei costi riaddebitati al soggetto investitore da una o più società del gruppo.
In questo modo, come già evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, tali spese potrebbero rientrare tra quelle rilevanti ai fini del calcolo del beneficio Patent box nei limiti in cui si tratti di un mero riaddebito senza margine dei costi sostenuti da una delle società del gruppo, che opererebbe quale “intermediario”, nei confronti di soggetti terzi (non appartenenti al medesimo gruppo). Affinché tali spese rientrino tra quelle agevolabili, inoltre, sarebbe necessario che le attività rilevanti siano comunque svolte sotto la direzione tecnica dell’investitore.
Finalità: Chiarimento in tema di attività rilevanti.
Auspicando di aver fornito elementi utili e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.
Il Presidente
Gaetano De Vito