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L’articolo 55 del D.L. “Cura Italia” (conv. in L. n. 27 del 24/04/2020), è volto ad incentivare la cessione di crediti deteriorati (nell’accezione di cui infra) detenuti dalle società qualunque sia la natura del rapporto che li ha originati.
Sotto il profilo soggettivo, è opportuno specificare come la norma non sembrerebbe presentare particolari restrizioni stante il generico riferimento a soggetti che rivestono la forma societaria, fatta eccezione per quelli che si trovano in stato o rischio di dissesto ovvero in stato di insolvenza.
Quanto all’ambito oggettivo, la disciplina ex art. 55 del D.L. “Cura Italia” convertito in Legge, si applica alle cessioni a titolo oneroso – intervenute successivamente al 17.03.2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020) ed entro la fine del corrente anno – di crediti deteriorati (c.d. “Non-Performing Loan” e “Unlikely To Pay”), sia di natura finanziaria che di natura commerciale.
Le società e gli istituti di credito che vogliono procedere alla trasformazione delle DTA in credito d’imposta, ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016, da cui consegue l’obbligo di pagamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza tra: (A) ammontare delle DTA oggetto di trasformazione in credito spendibile e (B) ammontare di imposte versate in relazione alle DTA trasformate.
Tale opzione, dovrà essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti (2020) ed ha efficacia a partire dall’esercizio successivo (2021). È da sottolineare come il canone sia un costo interamente deducibile, ai fini IRES ed IRAP, nel periodo d’imposta in cui avviene il relativo pagamento.
Il meccanismo agevolativo previsto dalla norma in esame, quando applicato nell’ambito dei gruppi, prevede un ruolo di primaria importanza da attribuire alla holding. In particolare, tenuto conto della sua funzione di razionalizzare la finanza, la capogruppo - la cui attività di recupero e di acquisizione di crediti rientra per default nell’oggetto sociale ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.53/2015 - avrebbe la possibilità di acquisire i crediti dalle società controllate, i quali, sommati ai crediti già detenuti dalla holding, renderebbero applicabile l’istituto dell’art. 55 anche attraverso la successiva cessione ad uno SPV (Special Purpose Vehicle), al fine di cartolarizzare i suddetti crediti ed acquisire così importante liquidità di sviluppo.
Come anticipato in premessa, l’istituto dell’art. 55 del D.L. “Cura Italia” può essere ben conciliato con quello della cartolarizzazione dei crediti.
In particolare, attraverso l’operazione di cartolarizzazione il cedente ha la facoltà di poter optare per tre diverse possibilità, le quali si differenziano tra di loro per il diverso rendimento che generano nei confronti del cedente. Analizzandole in ordine di “rendimento crescente”, esse possono essere così schematizzate...
Nelle operazioni di cartolarizzazione, lo SPV finanzia l’acquisizione dei crediti, ceduti dall’originator, mediante l’emissione di titoli ABS (o notes) con differenti livelli di rischio/rendimento e priorità di pagamento delle cedole.
Riassumendo quanto detto nei precedenti paragrafi, l’applicazione dell’art. 55 e la successiva operazione di cartolarizzazione risultano essere particolarmente vantaggiose per le seguenti motivazioni.