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Con l’art. 72, comma 1-ter, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stata modificata la disciplina del- la trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate – DTA (deferred tax assets) – condizionata alla cessione di crediti “deteriorati”, contenuta nell’art. 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, già novellato dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), volta alla creazione di liquidità necessaria per fronteg- giare l’attuale contesto di incertezza economica.
Ai sensi del vigente co. 3 dell’art. 44-bis, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (come emendato dall’art. 55 del decreto “Cura Italia” e poi, da ultimo, dalla legge di con- versione del decreto “Agosto”) la trasformazione delle DTA ivi individuate in cre- dito d’imposta compensabile, cedibile o rimborsabile «è condizionata all’esercizio ... dell’opzione di cui all’art. 11, co. 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 ...»., da effettuarsi «entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti».