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TRAFORMAZIONE DELLE DTA IN CREDITO DI IMPOSTA


Domanda

Buongiorno,
Vista la vostra recente pubblicazione della circolare n. 3 del 3 novembre 2020 sono a richiedervi quanto segue.
Una società nostra cliente (che partecipa in qualità di consolidante al consolidato fiscale), che dispone di perdite fiscali proprie in misura considerevole (maturate ante ingresso nel cnm), pari a circa 40M, sulle quali sono state iscritte in bilancio imposte anticipate (per 9,6M), sta valutando l’opportunità di cedere entro il 31 dicembre 2020 crediti deteriorati per beneficiare della normativa in esame.
Si chiede:
- Se, in ragione del fatto che l’opzione non sia stata precedentemente esercitata, sia necessario inviare entro il 31/12 apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
- Se il canone annuo di cui all’art. 11 del DL 56/2016 nell’ipotesi in cui la Società non abbia versato imposte (né IRES, né IRAP) dal 2008 ad oggi sia pari al 1,5% delle DTA trasformate (es. 150k) indipendentemente dall’importo delle DTA iscritte in bilancio (9,6M).
Grazie mille

Risposta

La trasformazione delle DTA in credito d'imposta è condizionata alla comunicazione all'indirizzo Pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Il pagamento del canone annuo, invece, prescinde dall'eventuale iscrizione delle Dta in bilancio.
Sul tema della trasformazione della DTA in credito d'imposta, Assoholding ha ideato l'operazione Vanilla Notes. Pertanto, qualora le occorra ulteriore assistenza, può compilare il seguente form e schedulare un appuntamento con i nostri esperti: go.oncehub.com/VanillaNotes .

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