Questa schermata contribuisce al risparmio energetico quando ti allontani o resti inattivo.
In particolare, ho il caso di una holding che detiene solo partecipazioni in società industriali.
Posto che nel D.M. 28/12/2015
- l’art. 1, lett. n) tra le definizioni di “Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione” al n. 14 indica “qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti di cui alle lettere f), g), h) o i)”;
- la lettera h) contenente la definizione di “Entità di investimento”, e nell’ultimo paragrafo stabilisce che “Non è un entità di investimento un'entità non finanziaria attiva che soddisfa una delle condizioni di cui alla lettera ff), numeri 4) 5), 6) e 7)”;
- infine, la lettera ff) al numero 4) stabilisce che “Entità non finanziaria attiva” è “un'entità non finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni: (…) 4) tutte le attività dell'entità non finanziaria consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell'esercizio di un'attività economica o commerciale diversa dall'attività di un'istituzione finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un'entità non sia idonea a questo status poiché funge, o si qualifica, come un fondo di investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leverage buyout fund o altro veicolo di investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento”;
confermate che una holding che detiene solo partecipazioni in società industriali si considera esclusa dagli obblighi CRS?