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Obbligo ADRF per società in amministrazione straordinaria


Domanda

Buongiorno,
stiamo valutando se una società in amministrazione straordinaria sia soggetta all'obbligo di iscrizione all'Anagrafe Rapporti finanziari. In particolare, la società si trova nella fase "liquidatoria" della amministrazione (ovvero non svolge più attività produttiva avendo anche cessato tutti i contratti di lavoro dipendente), e l'attivo è costituito prevalentemente da attività finanziarie (in particolare, partecipazioni), pertanto supererebbe il test ex art. 162-bis TUIR.
Vi chiediamo se per questo particolare tipo di liquidazione societaria vi risultino esimenti all'obbligo di iscrizione all'ADRF, che a noi non risultano sussistere.
Grazie ancora per la Vs collaborazione
Iacopo Del Panta - p. Studio dott. Paolo Azzolini

Risposta


L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la messa in liquidazione o l'applicazione di un provvedimento di apertura di una procedura concorsuale nei confrondi di una società qualificata come intermediario finanziario non fa venir meno gli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti e della tenuta della casella PEC per le indagini finanziarie. La cessazione degli obblighi si determina nel momento del deposito del bilancio finale di liquidazione o di chiusura a margine della conclusione della procedura concorsuale. In particolare:
durante la fase di liquidazione (o di svolgimento della procedura concorsuale):
mantiene attiva la propria utenza SID, al fine di effettuare le comunicazioni mensili (che riguarderanno presumibilmente soltanto cessazioni di rapporti alla data di effettiva chiusura o cessione ad altri operatori finanziari)
mantiene attiva la casella PEC al fine di ricevere le richieste di indagini finanziari

Conclusa la fase di liquidazione con il deposito del bilancio finale in Camera di Commercio (o di approvazione del riparto finale in caso di procedura concorsuale):
Invia entro 90 giorni i dati dei saldi dei rapporti attivi relativi al periodo infrannuale (vale a dire 1° gennaio anno conclusione liquidazione/data di deposito del bilancio) qualora siano presenti rapporti per i quali è prevista la comunicazione dei saldi
Effettua l'ultima comunicazione mensile di cessazione dei rapporti qualora ancora attivi
Effettua entro 30 giorni la comunicazione di cessazione della PEC al Registro Elettronico degli indirizzi - mediante Entratel o Fisco online - in base al tracciato allegato 5 al provvedimento del 12 novembre 2007 valorizzando il campo "luogo di tenuta della contabilità"
Successivamente dismette la propria utenza SID
Nel caso specifico di amministrazione straordinaria, l'attività ordinaria potrebbe essere ripristinata, pertanto, qualora non si dia luogo alla cessazione della società non si rende applicabile la fase b sopra descritta.

Siamo a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.