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Domanda

Una società mista svolgente attività di produzione software detiene una partecipazione di controllo in un Istituto di moneta elettronica. Nel 2019, il costo di iscrizione di detta partecipazione è superiore al 50% dell'attivo. A vostro parere detta Società deve determinare l'IRAP a norma dell'art. 6, comma 1 del Dlgs 446/1997 e cioè come un intermediario finanziario con conseguente compilazione della sezione II del quadro IC e necessità di riclassificare le voci del conto economico (redatto secondo il codice civile) nelle voci del bilancio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia.

Risposta

La società mista, che detiene una partecipazione in un istituto di moneta elettronica (intermediario finanziario) superiore al 50% dell'Attivo, dovrà determinare l'IRAP come un intermediario finanziario, posto che vige il principio della prevalenza sullo Stato Patrimoniale.

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