Domanda
In base a quale riferimento normativo e ragionamento una srl che detiene titoli azionari quotati in gestione patrimoniali presso intermediari bancari ed iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie non dovrebbe comunicare i titoli azionari all'anagrafe dei rapporti finanziari? Tale quesito è stato più volte proposto sul vostro sito. Per il calcolo della prevalenza per determinare se la srl è una holding industriale si dovrà comunque detenere conto del valore della gestione patrimoniale (è composto di titoli azionari)? Inoltre, si chiedere la stessa società potrebbe applicare ai singoli titoli azionari inseriti nella gestione patrimoniale la PEX?
Risposta
In riferimento alla prima parte del suo quesito, le indichiamo la risposta n. 15 dell'Agenzia delle Entrate in cui si chiarisce l'obbligo, finora in dubbio, da parte delle holding, di comunicare all'Anagrafe Tributaria le partecipazioni in società quotate.
Questo è il link per poter visionare la risposta:
www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957143/Risposta+a+istanza+di+consulenza+giuridica+n.+15+del+23+dicembre+2020.pdf/7a67a49b-fdc6-5fdd-1a8d-b4a4919e169d
L'inserimento dei titoli azionari nell'ambito del calcolo della prevalenza dipende dalla finalità dell'investimento. Infatti, se i titoli sono rappresentati da investimenti di liquidità, come ad esempio l’acquisto e la vendita di titoli e l’investimento in fondi comuni d’investimento gestiti dalle Sgr, nonché agli altri prodotti finanziari come le polizze united linked, derivati e altro, anche “Otc", allora non rientrano nel calcolo.
In riferimento al quesito circa l'applicabilità del regime PEX ex art. 87 TUIR, confermiamo che è applicabile a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dallo stesso art. 87.